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Giovedì, 25 Aprile 2024
L'avvocato risponde

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A cura di Isabella Tonzani

Dichiarazione di emersione dei lavoratori irregolari:dal 15 settembre 2012 al 15 ottobre 2012

Il D.Lgs.vo 16 luglio 2012 n. 109 stabilisce la procedura per l'emersione dei lavoratori occupati irregolarmente. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre 2012 al 15 ottobre 2012 dai datori di lavoro in possesso di specifici requisiti.

sicurezza lavoro-2IL QUESITO: questa volta ho radunato i quesiti di più lettori che hanno scritto chiedendo informazioni sul decreto, recentemente pubblicato, relativo all'emersione dei lavoratori  irregolari (c.d. lavoratori in nero). Spieghiamo in cosa consiste e come sarà la procedura da svolgere.

COSA DICE LA LEGGE: Le procedure di emersione dei lavoratori irregolari non sono una novità nel nostro paese: più volte, in anni recenti, sono state varate dal Governo.

Per il caso che qui interessa, il 25 luglio 2012 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177, il Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109, entrato in vigore il 09 agosto 2012, che ha previsto una nuova procedura di emersione.

Tale decreto legislativo ha stabilito che i datori di lavoro che alla data del 09 agosto 2012 hanno alle loro dipendenze, da almeno tre mesi (e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), uno o più lavoratori stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, potranno regolarizzarlo/i.

La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dal 15 settembre 2012 fino al 15 ottobre 2012, pagando € 1.000,00 per ogni lavoratore irregolare occupato, oltre al necessario per regolarizzare quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo contributivo, retributivo e fiscale.

Per fare questo occorre però che il lavoratore sia stato presente, in modo continuativo, sul territorio dello Stato fin dal 31 dicembre 2011 (e questa presenza deve essere accertata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici).

La dichiarazione dovrà essere presentata con le modalità che saranno indicate in un decreto interministeriale da pubblicarsi entro il 29 agosto 2012.

Per poter usufruire di questa possibilità, il datore di lavoro (italiano, comunitario o straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) non deve essere stato condannato per reati relativi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia o all'emigrazione clandestina dall'Italia all'estero nè per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da applicare in attività illecite; non deve inoltre, essere stato condannato ai sensi dell'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita o sfruttamento lavorativo)  o per i reati di cui all'art. 22, comma 12 D.Lgs.vo 286/98 (reati connessi all'occupazione illegale di stranieri).

Ugualmente, non possono presentare la dichiarazione di emersione quei datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di precedenti procedure di emersione o di ingresso di cittadini stranieri per ragioni di lavoro subordinato, non hanno poi assunto i lavoratori predetti.

E' importante ricordare che può presentare la domanda di emersione anche il datore di lavoro che abbia già in corso un procedimento penale o amministrativo per avere assunto un lavoratore privo di permesso di soggiorno o che abbia violato l'attuale normativa finanziaria, fiscale, assistenziale o previdenziale in materia di lavoro.
In questo caso, dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione, tali procedimenti resteranno sospesi (ad esclusione di quelli relativi alla violazione delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998).
Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti oppure venga archiviata o rigettata.
Se, invece, la procedura di emersione avrà esito positivo ne deriverà l'estinzione dei reati  e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse.

Naturalmente sono previsti dei limiti anche per quanto riguarda i requisiti del lavoratore che deve essere regolarizzato.

Infatti, egli non deve essere stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 380 codice di procedura penale nè essere stato destinatario di un provvedimento di espulsione o di una segnalazione al SIS fatta da un'altro stato appartenente all'accordo di Shengen.

Inoltre, può essere rifiutata la possibilità di usufruire dell'emersione quando il lavoratore sia stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p. e sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Il lavoratore, poi, quando sarà convocato presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione, dovrà presentrare la documentazione che attesta la sua presenza ininterrotta in Italia dal 31 dicembre 2012.

Potranno essere regolarizzati solo i contratti di lavoro a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico in cui potranno essere regolarizzati anche contratti di lavoro a tempo parziale, purchè non inferiori alle 20 ore settimanali.

Il datore di lavoro che procede alla dichiarazione deve avere un limite minimo di reddito, che però sarà meglio indicato nel decreto interministeriale previsto entro il 29 agosto.

Un'avvertenza particolare deve farsi a coloro che presenteranno la dichiarazione di emersione: le dichiarazioni rese sono considerate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, per cui, ove poi risultassero false, vi sarebbero responsabilità penali.

LA RISPOSTA DELL'AVVOCATO: E' possibile, per il datore di lavoro, italiano o straniero, che occupa irregolarmente uno o più lavoratori, presentare la dichiarazione di emersione dei medesimi, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

La procedura di emersione, come sopra descritta, è prevista dal Decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, entrato in vigore il 09 agosto 2012; le modalità applicative saranno meglio precisate nel decreto interministeriale previsto entro il 29 agosto 2012.

Va ricordato che il predetto D.Lgs.vo 109/2012 è stato emanato in applicazione della Direttiva 2009/52/CE e, oltre a prevedere la procedura di emersione, ha inasprito le sanzioni per chi occupa i lavoratori irregolari. E' stata anche introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria per quelle persone giuridiche (società, enti) che abbiano tratto vantaggio dall'occupazione di lavoratori irregolari. Il decreto ha previsto, inoltre, la possibilità di un permesso di soggiorno temporaneo per il lavoratore irregolare che denuncia il datore di lavoro o che collabora nel procedimento penale instaurato contro di esso.

Proprio a causa di  questo irrigidimento nelle sanzioni, si è voluta dare la possibilità ai datori di lavoro di sanare le situazioni irregolari tramite la procedura di emersione sopra descritta.

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Dichiarazione di emersione dei lavoratori irregolari:dal 15 settembre 2012 al 15 ottobre 2012

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