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L'avvocato risponde

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A cura di Isabella Tonzani

Equitalia: preavviso di fermo amministrativo del veicolo

Si può fare ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo del veicolo, notificato da Equitalia?

 IL QUESITO:  Silvano B. ha ricevuto il preavviso di fermo amministrativo del suo autoveicolo, comunicato con notifica da Equitalia. Il debito (violazioni del Codice della Strada) era di circa € 1.000,00. Silvano però, afferma di non aver mai ricevuto, in precedenza, la notificazione della cartella esattoriale relativa a tale debito. Chiede come deve comportarsi.

 COSA DICE LA LEGGE:

La procedura di fermo amministrativo è soggetta a regole precise.

Quando Equitalia intende adottare delle misure cautelari a tutela del proprio credito (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti), deve agire secondo quanto previsto da specifiche norme di legge, ed in particolare dal D.p.r. 602/73, dal D.M. 321/1999, dalla L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), e dal D.L. 70/2011 (c.d. decreto sviluppo).

La legge prevede l'assoluta necessità della previa notifica della cartella esattoriale al debitore: la cartella è un atto impositivo, emesso dall'agente di riscossione territorialmente competente e basato sul ruolo formato dall'ente impositore. Deve essere notificata entro termini stabiliti dalla normativa ed in essa devono essere indicati, a pena di nullità: la specie del ruolo esattoriale, i dati anagrafici del debitore, l'importo specifico del credito, l'anno ed il periodo di riferimento del medesimo, la motivazione, l'indicazione del responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso cui si può chiedere un riesame dell'atto, le modalità e i termini per proporre ricorso.

Mancando la preventiva notificazione della cartella esattoriale di riferimento, la successiva  iscrizione del fermo è da considerarsi, dunque, illegittima.

Va ricordato che spetta al concessionario (Equitalia) fornire la prova di aver notificato tutti gli atti necessari al debitore, nei modi previsti dalla legge. Sono illegittime, infatti, le  ipoteche, i fermi di beni mobili registrati o i pignoramenti se l'agente di riscossione non fornisce la prova di aver notificato regolarmente i suddetti atti al debitore (Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza  421/2007).

Poichè, nel caso in esame, il credito è inferiore ad € 2.000,00, Equitalia avrebbe dovuto notificare al sig. Silvano anche due solleciti di pagamento, prima di avviare la procedura di fermo amministrativo, il secondo dei quali decorsi almeno 6 mesi dal primo. Il nostro lettore non fa riferimento a questi solleciti quindi non sappiamo se gli sono stati notificati o meno.

In ogni caso, gli è stato notificato il preavviso di fermo, che è l'atto col quale si preannuncia al debitore il fermo amministrativo del veicolo, a meno che egli non adempia al pagamento entro 20 giorni dalla notifica.

Sull'impugnabilità del preavviso di fermo (e, nel caso, dinanzi a quale Giudice) si sono misurate numerose sentenze di giudici ordinari e tributari ed ancora non si è raggiunta una soluzione univoca e condivisa; anzi, le nuove sentenze, a volte, contraddicono le precedenti.

Secondo alcune sentenze delle Commissioni Tributarie, il preavviso di fermo sarebbe una mera comunicazione che non può, dunque, essere impugnata; secondo un diverso orientamento, esso è invece un atto immediatamente impugnabile in quanto potenzialmente lesivo per il soggetto destinatario della notifica.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11087/2010, hanno affermato che il preavviso di fermo è un atto autonomamente impugnabile, in quanto porta a conoscenza dell'obbligato la pretesa dell'Amministrazione e quindi fa sorgere (nell'obbligato) l'interesse alla tutela giurisdizionale sulla legittimità della pretesa vantata nei suoi confronti.

La sentenza n. 22088/2011 della Corte di Cassazione ha stabilito, poi, che le opposizioni al preavviso di fermo, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell'atto amministrativo che la parte non ha potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario.

In altre parole, poichè nel caso in esame la cartella esattoriale non è stata notificata, il termine per l'impugnazione decorrerà dalla notifica del primo atto con cui il debitore è venuto a conoscenza del suo debito, ossia dalla notifica del preavviso di fermo. Tale termine, nella specie, è di 60 giorni da tale notifica (art. 204-bis C.D.S.). 

Ma quale sarà, dunque, il Giudice competente? se il fermo deve essere disposto per crediti tributari, la relativa opposizione andrà sollevata dinanzi al Giudice Tributario; se, invece, il credito dell'amministrazione in esame ha natura "non tributaria",andrà impugnato di fronte al Giudice ordinario (che, secondo la recente sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, del 12 ottobre 2011 n. 20931, ora dovrebbe essere il Tribunale, data la natura "esecutiva" del preavviso di fermo).

Nel caso di specie, però, il credito riguarda delle sanzioni amministrative (violazioni al Codice della Strada) e dunque, secondo consolidata giurisprudenza, sarà possibile proporre ricorso ex art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 innanzi al giudice competente per materia (ex art. 204-bis C.D.S.), ossia il Giudice di Pace (in tal senso anche Cassazione, ordinanza 13 ottobre 2011 n. 21194).

LA RISPOSTA DELL'AVVOCATO:

Il nostro lettore, stante la nullità della cartella esattoriale per difetto di notifica, per questa sola ragione, può impugnare il preavviso di fermo dinanzi al Giudice ordinario competente per materia e  territorio dinanzi al quale avrebbe dovuto impugnare la cartella esattoriale, ai sensi della L. 689/1981 (Giudice di Pace) e potrà chiedere, oltre alla previa sospensione del fermo amministrativo, l'annullamento degli atti oggetto di impugnazione ed, eventualmente, il risarcimento dei danni subiti, se comprovati.

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