rotate-mobile
L'avvocato risponde

L'avvocato risponde

A cura di Isabella Tonzani

T.I.A. (Tassa Igiene Ambientale): I.V.A non più dovuta?

Un nostro lettore, Paolo B., di Perugia, ha letto su un quotidiano che l'IVA sulla T.I.A. non è più dovuta e chiede se può ottenere il rimborso di quanto pagato per gli anni passati.

IL QUESITO: Paolo B., di Perugia, scrive dicendo di aver letto su un quotidiano che l’I.V.A. sulla T.I.A. non è più dovuta e chiede se può ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato per gli anni passati ed, eventualmente, di sapere come deve fare.

COSA DICE LA LEGGE:

La T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale), detta anche T.I.A.1, è l’attuale sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni introdotto dal decreto Ronchi (art. 49 D.Lgs. 22/1997). E’ stata creata per sostituire la T.A.R.S.U. (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani). La differenza sta nel fatto che la T.A.R.S.U. veniva calcolata in base ai metri quadrati del proprio immobile; la T.I.A., invece, è determinata da una quota fissa del servizio, a cui però si aggiunge una componente variabile in base alla reale produzione di rifiuti del nucleo familiare o di chi detiene l’immobile.

I Comuni, considerando la T.I.A. una “tariffa” a tutti gli effetti (e non un "tributo", come la Tarsu), hanno applicato su di essa l’I.V.A. al 10%.

In seguito alle proteste contro questa decisione, il Governo, per  dare una soluzione definitiva alla questione (evitando il problema dei rimborsi) con il D.Lgs. 152/2006, ha creato la T.I.A.2 (Tariffa Integrata Ambientale), definendola espressamente come una “prestazione di servizio” assoggettata ad I.V.A.

Tuttavia, la T.I.A.2 non ha, nei fatti, sostituito la T.I.A.1 (Tariffa igiene ambientale), dal momento che non è stato mai emanato il Regolamento che doveva darle attuazione (salvo che in quei Comuni che hanno emesso un loro regolamento di attuazione: questa infatti era una facoltà loro concessa dalla legge).

A seguito di altre proteste, la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale ha affermato che la T.I.A.1 è a tutti gli effetti un “tributo” e non una “tariffa”, e di conseguenza, esente dall'applicazione dell'I.V.A.: “la T.I.A.- dice la Corte- non è un’entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU e conserva quindi la qualifica di tributo”.

Il Dipartimento delle Politiche Fiscali, tuttavia, con una propria disposizione interpretativa del 2010 ha ribadito espressamente che la T.I.A.1 è un’entrata patrimoniale soggetta ad I.V.A. e nella prassi, si è continuato ad applicarla.

La situazione di evidente incertezza della materia, tuttavia, è stata profondamente modificata dalla recente sentenza n. 3756 della Corte di Cassazione del 09.03.2012 che ha dichiarato illegittima l’applicazione dell’I.V.A. sulla T.I.A.1 perché: 1) è a tutti gli effetti un tributo e non una tariffa; 2) non vi sono norme legislative che prevedano per essa l’applicazione dell’I.V.A.; 3) le eventuali prassi amministrative contrarie sono da considerarsi irrilevanti.

LA RISPOSTA DELL'AVVOCATO:

Dopo la sentenza 3756/2012 della Corte di Cassazione l’applicazione dell’I.V.A. sulla T.I.A.1, per il futuro, sembra poco verosimile. Peraltro, con la manovra di dicembre, il Governo ha previsto che, dal prossimo anno, le attuali T.I.A.1, T.I.A.2  saranno sostituite con un nuovo “tributo” (Tributo Comunale Rifiuti e Servizi),  che per sua natura, dunque, non sarà sottoponibile ad I.V.A.

Per quanto riguarda i rimborsi dell’I.V.A. (10%) sulla T.I.A.1 già pagata la situazione è più complessa, in quanto il rimborso non è automatico.

Molte associazioni di consumatori, tra cui ad esempio l’A.D.O.C., hanno già predisposto dei modelli di lettera da inviare alla Gesenu S.p.a. e ai vari Comuni interessati, per chiedere il rimborso dell’I.V.A. degli ultimi anni (tendenzialmente sarebbero gli ultimi 10 anni).

Se gli Enti suddetti decidessero di non voler procedere al rimborso, però, si dovrebbe ricorrere all’autorità giudiziaria, instaurando una causa civile, magari in forma di class action, ossia coinvolgendo più consumatori.

Il Comune di Perugia, comunque, applica la T.I.A.1, per cui, eventualmente, per il nostro lettore questa potrebbe essere la strada da intraprendere.

Si parla di

T.I.A. (Tassa Igiene Ambientale): I.V.A non più dovuta?

PerugiaToday è in caricamento