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Sale slot, il Codacons diffida le Questure di Perugia e Terni: "Revocate le autorizzazioni"

L'associazione dei consumatori: "Adottare subito provvedimenti urgenti"

Il Codacons ha inviato oggi una diffida alle Questure di Terni e Perugia "contro il proliferare incontrollato di sale slot in Umbria", chiedendo "di adottare provvedimenti urgenti a tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini", come si legge in una nota ufficiale. 

Spiega l'associazione dei consumatori: "La Legge regionale Umbria 21 novembre 2014 , n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico) prescrive all’art. 6 il divieto di esercizio delle sale da gioco ubicate in un raggio inferiore ai 500 metri dai siti sensibili – spiega il Codacons nell’atto – Con una recente circolare il Ministero dell’Interno ha impartito a tutte le Questure d’Italia di tener conto, in sede di rilascio delle licenze ex art. 88 TULPS, anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime dai luoghi qualificati come sensibili nonché, in caso di licenze già rilasciate, di valutare di revocarle ex art. 21 nonies della L. n. 241/90". E ancora: "A fronte di tali disposizioni, tuttavia, si assiste in regione al proliferare di sale slot che aprono anche in violazione delle distanze minime previste dalla normativa, rappresentando un pericolo sia per l’ordine pubblico, sia per la salute dei cittadini, che rischiano di sviluppare forme di dipendenza da gioco".

Così il Codacons ha inviato una formale diffida alle Questure chiedendo di “avviare le dovute indagini e conseguentemente a voler provvedere a inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti nei termini sopra esposti, adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, il tutto dandone notizia alla scrivente, e pertanto segnatamente: a) a non rilasciare, le autorizzazioni ex art. 88 TULPS per tutti quei locali che risultano ubicati in zona non consentita dalla normativa regionale e/o comunale di competenza; b) revocare ex art. 21 nonies della L. n. 241/90, se già rilasciate, le autorizzazioni ex art. 88 TULPS per tutti quei locali che risultano ubicati in zona non consentita dalla normativa regionale e/o comunale di competenza”.

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