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Mercoledì, 17 Aprile 2024
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INVIATO CITTADINO Covid, il caso della circolare sui tamponi che si appella al podestà

Fa sorridere quella circolare della Regione che si appella al podestà. Ma anche il Regolamento d’Igiene del Comune non scherza

Covid 19. Fa sorridere quella circolare della Regione che si appella al podestà. Ma anche il Regolamento d’Igiene del Comune non scherza.

Potrebbe sembrare una boutade, ma è scritto nero su bianco. Sarebbe il caso di modernizzare i riferimenti normativi, altrimenti si cade nel ridicolo.

Accade che nell’Allegato (a DGR n. 915 del 14/10/2020) recante “DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENE PER SARS-COV-2 SU TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO” si richiamino gli obblighi a carico del laboratorio che effettua l’esame.

Si scrive testualmente: “Il laboratorio deve garantire la immediata comunicazione al Medico prescrittore e ai Servizi di Sanità Pubblica di tutti i soggetti risultati positivi al test antigene per l’attivazione della procedura di gestione e approfondimento diagnostico”.

Ovvio che, se si intercetta un soggetto positivo, lo si debba segnalare alle autorità competenti. Seguendo, ovviamente un percorso che prevede i seguenti passaggi: “Il Laboratorio invia il referto POSITIVO del test, contenente anche il numero di telefono mobile del lavoratore, in formato pdf, zippato e con password, alle seguenti caselle di posta…”. E fin qui tutto fila.

Segue una nota in cui si fa riferimento agli Art. 253 e 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934). “Il sanitario che, nell'esercizio della sua professione, sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denunzia al podestà, e all'ufficiale sanitario comunale…”.

È vero che quel Testo Unico risale a quasi novant’anni fa. Sarebbe ora di adeguarlo ai tempi e alle mutate situazioni... sostituendo almeno il termine “podestà” con quello congruo di “sindaco”.

Quanto alle sanzioni pecuniarie, fa sorridere leggere “Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila”. Ma si sa che i valori vengono aggiornati. In ogni caso, i tempi sono maturi perché si proceda a una revisione/riscrittura generale di norme e regolamenti troppo datati.

Sorte analoga di revisione dovrebbe subire il Regolamento Comunale d’Igiene in cui si sprecano i riferimenti al Podestà e in cui si intercettano passaggi che strappano il riso. Tale documento porta la data del ’42-’43-’46 ed è vigente dall’8 aprile 1946… e scusate se è poco.

La parola Podestà/Potestà vi compare sempre, unita ad altre amenità. Cominciando dall’articolo 1: “Il Podestà provvede, nel territorio del comune, alla tutela della sanità pubblica e cura la osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia sanitaria. Nell'esercizio di queste sue attribuzioni il Podestà si vale si vale dell'Ufficiale Sanitario, Direttore dell'Ufficio di Igiene e Medico capo”.

Il Consiglio Comunale di Perugia aveva iniziato una riscrittura, ne ha discusso per ben tre anni ma, al momento dell’approvazione, qualcuno fece mancare il numero legale e l’iniziativa cadde nel dimenticatoio. Sarebbe il caso di rimetterci le mani, per una ripulita dalla polvere accumulatasi nei decenni.

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