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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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L'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, arrivano i contributi: 300 euro a persona, 150 per ciascun figlio

Il capo del dipartimento della Protezione civile ha firmato un'ordinanza che contiene modalità e misure per la gestione di chi arriva nel nostro Paese dopo essere scappato dalla guerra. Dove fare domanda e come avere i soldi

Accoglienza dei profughi dall'Ucraina. Come spiega Today il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato un'ordinanza che stabilisce modalità e misure per la gestione di chi scappa dalla guerra. Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Nello specifico, l'ordinanza (la numero 881 del 29 marzo 2022) stabilisce che gli ucraini che hanno fatto richiesta di protezione temporanea e che abbiano trovato un'autonoma sistemazione riceveranno "un contributo di sostentamento una tantum pari a 300 euro mensili, pro capite per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data d'ingresso in Italia". In caso ci siano dei minori, "in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni".

Profughi ucraini: 300 euro a persona, 150 per ciascun figlio

Per riceverlo, i profughi dovranno fare domanda su una piattaforma informatica attivata dalla Protezione civile. Chi beneficerà del contributo, dice ancora l'ordinanza, non potrà accedere "ad altre forme di assistenza alloggiativa", ma potrà avere i fondi "in un'unica soluzione e in forma cumulativa", anche per due o tre mensilità, qualora i tempi delle domande dovessero prolungarsi oltre i 90 giorni dalla data di ingresso in Italia. Il contributo potrà essere erogato in contanti da un qualunque istituto di credito nel Paese: nel caso l'avente diritto non abbia un conto corrente, presentando un proprio documento di identità e la ricevuta del permesso per la protezione temporanea rilasciata dalla questura competente. Nel caso in cui i profughi trovino un lavoro, dice ancora l'ordinanza, "il beneficiario può continuare a fruire della misura in godimento per un periodo massimo di 60 giorni".

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