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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Crisi idrica, nuova ordinanza regionale sugli attingimenti: le regole per il prelievo di acqua dai fiumi umbri

L'atto della presidente della Regione Umbria limita ulteriormente gli attingimenti a tutela delle risorse idriche del territorio regionale

La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha emanata una nuova ordinanza con la quale limita ulteriormente gli attingimenti a tutela delle risorse idriche del territorio regionale.

Con la nuova ordinanza, dalle ore 0.00 di oggi, venerdì 12 agosto fino alle ore 24.00 del 30/09/2022, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data, è stato vietato l’attingimento a coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione  ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica e a coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, dai corsi d’acqua e corpi idrici sotterranei (nella fascia di m.100 dagli stessi)di numerosi comuni umbri che rientrano nella situazione di criticità.

 Sono stati anche limitati gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (concessioni e licenze) a coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria  ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; a coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; a coloro che utilizzano a qualsiasi titolo fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.; dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione di quelli puntualmente indicati, del Lago Trasimeno, del Lago di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino.

L’ordinanza dispone di assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di m 100 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda di un corpo idrico superficiale a quest’ultimo per quanto concerne i divieti di attingimento, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a m 50, se ubicati ad una distanza inferiore a m 30 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 30 se ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti relativi ai “restanti corpi idrici sotterranei”.

Sono esclusi dai divieti gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici e coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali si vieta l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione.

Per le concessioni dal Lago Trasimeno si ordina la sospensione totale dei prelievi, ad esclusione dell’uso idropotabile e dell’uso ittiogenico che garantisce la restituzione totale della risorsa idrica.

Per i prelievi dal Lago di Piediluco, Fiume Nera e Fiume Velino rimangono valide le prescrizioni impartite nelle concessioni/autorizzazioni all’attingimento.

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