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Coronavirus, istanza di alcuni genitori alla Regione Umbria: "Riapertura immediata delle scuole medie"

Il gruppo scrive alla Tesei: "La didattica a distanza non costituisce scuola e nuoce agli studenti, revocate le ordinanze"

Chiedono "l'immediata revoca dei provvedimenti regionali che ingiustamente penalizzano gli studenti umbri". Un gruppo di genitori, affiancati da un avvocato del gruppo "Priorità alla scuola", ha presentato un'istanza dalla Regione Umbria per chiedere "una rivalutazione della situazione, la revoca delle tre ordinanze, con la immediata ripresa nelle scuole secondarie di primo grado della attività didattica in presenza". In caso contrario, scrivono i genitori, "ci vedremo costrette/i a rivolgerci alla autorità giurisdizionale".

Nel frattempo la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha prorogato, tra le altre misure, la chiusura delle scuole secondarie fino al 29 novembre. 

Il testo integrale dell'istanza

Istanza di riesame e revoca

Le sottoscrittrici e i sottoscrittori della presente istanza sono genitori di studenti tra cui molti frequentanti le scuole medie (o scuola secondaria di primo grado ovvero seconda parte del primo ciclo),

Dal 30 ottobre gli studenti medi dell’Umbria sono ingiustamente e illegittimamente differenziati e discriminati rispetto alla gran parte delle scuole medie del resto d’Italia. Infatti – in forza di Ordinanze Regionali susseguentisi n. 69, 71 e 74 - è stata interrotta la consueta attività didattica in presenza e sostituita con attività didattica a distanza, solo formalmente denominata didattica digitale integrata (la differenza tra le due modalità è, come noto, assai grande: perché la DDI- a cui fanno riferimento tutti i provvedimenti nazionali a partire dal giugno 2020- integra la presenza, mentre la DAD – proposta come strumento emergenziale nel marzo 2020 e mai più menzionata e tanto meno regolamentata – esclude la presenza. Con notevoli conseguenze sul piano didattico, delle verifiche di apprendimento e della modulazione oraria).

Eppure la normativa nazionale è chiara nel prevedere in zona gialla (quale era l’Umbria fino alla data del 4 novembre) la didattica in presenza alle tre classi delle scuole medie. Altrettanto vale in zona arancione (quale è attualmente la Regione Umbria dal 10 novembre). Del resto anche il regime più ristretto previsto per la zona rossa (ma l’Umbria non lo è) non nega a tutta la scuola media la didattica in presenza, ma la limita alla sola prima classe della scuola media. Dunque in Umbria dal 30 ottobre vige un regime più restrittivo e discriminante anche rispetto alle Regioni in zona rossa.

Trattasi comunque di un regime del tutto non previsto dalla regolamentazione nazionale, che per le scuole medie dispone - tassativamente – due tipi: o didattica in presenza per tutte le tre classi medie (zone gialle e arancioni) oppure didattica in presenza per la sola prima classe (zone rosse). La chiusura di tutte le tre classi non rientra tra le tipologie previste!

Né alle Regioni è consentito modulare regimi diversi dai quelli previsti dal DPCM 3 novembre, che impone tre regolamentazioni, quella degli artt. 1, 2 e 3 Dunque le ordinanze violano il DPCM del 3 novembre.

Le ordinanze incorrono però anche in violazione di legge, e in particolare dell’art. 3, d.l. n. 19 del 2020, e dell’art. 1, co. 16, del d.l. n. 33 del 2020 convertito con legge n. 125 del 16 maggio 2020, in seguito modificato con d.l. n. 125 del 7 ottobre 2020.

Innanzitutto, secondo queste disposizioni normative, misure ulteriormente restrittive possono essere adottate dalle Regioni «esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza».

Ebbene non è alla competenza regionale in materia sanitaria - oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, co. 3, della Costituzione - che il legislatore nazionale, fa qui riferimento. Perché sia nell’economia dell’art. 3, d.l. n. 19, che dell’art. 1, co. 16, del d.l. n. 33, la tutela della salute, a fronte di diffusione della pandemia, non è la materia, ma solo il presupposto che consente un intervento regionale, il quale deve pur sempre avvenire in uno degli ambiti - differenti da quello concernente la salute – attribuiti dalla Costituzione alla competenza legislativa regionale.

Qui la pretesa è di intervenire in materia di istruzione, e cioè in una materia in cui secondo l’art 117 Cost. opera sia la competenza legislativa esclusiva dello Stato (ove alla lettera (n) si fa riferimento alle «norme generali sull’istruzione») sia quella concorrente delle Regioni, peraltro “salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”.

Orbene la decisione della Corte costituzionale che, secondo un punto di vista diffuso, più ha valorizzato le competenze regionali in materia di istruzione, dopo la modificazione del titolo quinto della Costituzione, e cioè la sentenza n. 13 del 2004, circoscrive tali competenze alla «programmazione della rete scolastica», accompagnata dalla «distribuzione del personale docente» e dalla «gestione regionale delle risorse umane» (cui occorre aggiungere, come stabilito da altre pronunce della Corte costituzionale, la regolamentazione di «contributi alle scuole non statali» nonché del «diritto allo studio»).

Non vi è allora dubbio sul fatto che non rientri nelle competenze che l’art. 117 della Costituzione affida alle Regioni la decisione così importante e profondamente incisiva sulla stessa identità del percorso didattico di imporre lo svolgimento delle «attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie … esclusivamente con modalità a distanza».

Inoltre le due più recente delle ordinanze n. 71 e 74, quelle successive al DPCM del 3 novembre, violano l’art. 3, d.l. n. 19 del 2020, e l’art. 1, co. 16, del d.l. n. 33 del 2020, sotto un altro importante profilo.

Queste norme infatti stabiliscono che la Regione possa intervenire con provvedimenti ulteriormente restrittivi, rispetto a quanto disposto dai DPCM, «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1» («e con efficacia limitata fino a tale momento», aggiunge il primo).

Si tratta pertanto di provvedimenti che, oltre ad avere carattere necessariamente temporaneo, risultano legittimamente adottabili solo se e quando appare plausibile il futuro intervento di un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri.

Il presupposto in questione è però oggi venuto meno in forza della tecnica normativa adottata nel DPCM del 3 novembre 2020 che ha già articolato tre distinti regimi di sospensione delle attività, secondo le tre note aree.

Ciò ha eliminato di fatto la possibilità di intervento da parte delle Regioni.

Infatti, in presenza della vigente regolamentazione, non è contemplabile alcun DPCM “che sta per arrivare”, per così dire. In anticipazione del quale («nelle more del quale») le Regioni possano dunque adottare propri provvedimenti.

Perché è l’ordinanza del Ministro della Salute, che decide periodicamente quali Regioni debbano essere collocate nelle distinte aree, ad avere esclusivo rilievo, non lasciando alcuno spazio ad iniziative regionali.

Se poi ci si riferisce alla sostanza, la DDI (o DAD) non costituisce scuola e nuoce agli studenti.

La scuola è, subito dopo la famiglia, il principale luogo di socializzazione e formazione della personalità del bambino e dell’adolescente. Ha il compito fondamentale di fornire allo studente gli strumenti necessari per crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente. E’ a scuola che il bambino e l’adolescente acquisiscono responsabilità ed autonomia e si formano come membri di una comunità più ampia di quella familiare, imparando ad essere cittadini.

E non per nulla, la Costituzione italiana tutela il diritto all’istruzione prevedendo l’istituzione di scuole statali per ogni ordine e grado (art.33 cost.) ed affermando che “la scuola è aperta a tutti”: il diritto all’istruzione non può pertanto essere ridotto alla mera trasmissione ed al conseguente apprendimento dei saperi tramite uno strumento digitale.

Il “Manifesto per la didattica in presenza contro la chiusura delle scuole” firmato il 6 novembre 2020 da Daniele Novara, Giancarlo Cerini, Roberto Farnè, Ivo Lizzola, Raffaele Mantegazza, Anna Oliviero Ferraris, Bruno Tognolini e Silvia Veggetti Finzi, specialisti di chiara fama nell’ambito educativo, al quale hanno aderito migliaia di cittadini, così sintetizza l’essenzialità del “luogo” scuola: “la scuola è presenza fisica: i corpi sono veicolo insostituibile dell’apprendimento, della comunicazione, dello scambio; la scuola è incontro: la relazione per i giovani è l’unico antidoto all’alienazione esistenziale”; e la dannosità della dad: “la dad non è vera scuola: è un surrogato gravemente riduttivo della didattica in presenza; la dad non è democratica: fa crescere gli squilibri sociali ed impedisce l’accesso alla cultura alle fasce più basse; l’isolamento e la scuola a distanza sono una condizione pericolosa per la salute mentale degli studenti che sono a serio rischio depressivo e di ritiro sociale”.

Negli stessi giorni dell’appello appena ricordato, lo stesso CTS per voce del Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro, ha confermato che sebbene la DAD (Sic!) non debba essere “considerata un tabù”, deve tuttavia “essere di breve periodo”.

Moltissimi anche i medici che nelle ultime settimane hanno denunciato i gravissimi danni derivanti dalla chiusura delle scuole sulla salute fisica e mentale dei giovani. “Le conseguenze della chiusura della scuola sulla salute psicofisica di bambini e adolescenti sarebbero devastanti. Le misure messe in atto per combattere Covid 19 devono tener conto del loro effetto sulla salute globale, specialmente di quella delle generazioni future”, ha dichiarato Antonella Viola, Immunologa dell’Università di Padova. "La risposta alla crescita dei contagi non può essere la chiusura delle scuole, che – come tutti i dati regionali confermano – non rappresentano significativi hotspot di contagi. In uno studio nazionale effettuato durante il primo lockdown su 2.064 adolescenti di età compresa tra gli 11 ed i 19 anni abbiamo dimostrato che il 58,5% dichiarava una sensazione di tristezza che si associava a crisi di pianto (nel 31% dei casi) e ad agitazione (nel 48%) come conseguenza della chiusura delle scuole, con il 52,4% dei ragazzi che riferivano disturbi alimentari e il 44,3% che presentavano disturbi del sonno … La politica deve agire con scelte rapide e razionali. In Italia nel 2019 1.137.000 bambini (l'11,4% del totale) vivevano in condizioni di povertà assoluta. Si stima che in conseguenza della pandemia questo dato sia cresciuto di un milione di bambini. La chiusura delle scuole avrebbe conseguenze psicologiche, educative e sociali drammatiche, oltre che economiche", ha aggiunto Stefano Zona, specialista di Malattie Infettive dell’Ausl di Modena, entrambi firmatari insieme ad importanti medici e ricercatori italiani di un appello inviato al governo ed al CTS affinchè le scuole non vengano chiuse.

Da ultimo, il direttore regionale per l'Europa dell’OMS, Hans Kluge, nell’incontro del 19 novembre 2020 con la Ministra Azzolina (presenti anche il direttore vicario, dell'OMS, Ranieri Guerra, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza, Agostino Miozzo, il Presidente della Società Italiana di Pediatria, Alberto Villani, il Direttore dell'INAIL, Sergio Iavicoli), ha ribadito la necessità di limitare e circoscrivere al massimo i provvedimenti di chiusura delle scuole in ragione delle conseguenze in termini di impatto psicologico e dispersione scolastica.

Le misure adottate sono dunque inadeguate e sproporzionate, e conseguentemente illegittime.

Né possono valere i dati “epidemiologici”, peraltro così discussi nella loro attendibilità. Valga a superarli il fatto che lo stesso Comitato sanitario nazionale, in persona del suo presidente prof. Miozzo, distingue l’attività didattica da quelle produttive e dichiara al Corriere della Sera in data 16.11.2020: “Per la stragrande maggioranza dei bambini, i vantaggi di tornare in classe superano di gran lunga il basso rischio di ammalarsi di coronavirus e le scuole possono intervenire per ridurre ulteriormente i rischi. I dati ci dicono che è difficile discriminare che l’infezione di un ragazzo sia avvenuta a scuola piuttosto che nei momenti precedenti o successivi …. La scuola è comunque un ambiente protetto, controllato, dove insegnanti e personale obbligano i ragazzi al rispetto di severe regole comportamentali e dove oltre l’obbligo c’è il momento educativo, pedagogico; dove il tuo insegnante ti rende consapevole del momento, partecipa ai suoi ragazzi le proprie percezioni, condivide emozioni e indicazioni utili a comprendere come loro possono essere un pericolo per i loro cari, genitori o nonni che siano”.

A livello Europeo, l’European Center for Disease Prevention and Control nello studio COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission ha fornito una panoramica della caratteristiche epidemiologiche della diffusione del Virus nel contesto scolastico (5-18) e pre-scolastico (0-5) e raggiunto quanto meno due punti fermi: 1) la scuola, dove vengono adottate precise e adeguate misure di controllo (mascherine, distanziamento ecc) non rappresenta un ambiente favorevole alla propagazione del virus; 2) la chiusura delle istituzioni scolastiche non rappresenta in quanto tale una misura di contenimento.

Del resto, in altri Stati, le misure adottate, anche di generale e stretta chiusura, hanno lasciato aperte le scuole: le scuole sono state riaperte già nel periodo precedente il mese di settembre in Francia e Germania, Belgio, Danimarca e Olanda, Norvegia e Repubblica Ceca, Austria e Svizzera, Irlanda, Regno Unito, Grecia e persino Spagna, notoriamente afflitta da problemi di gestione davvero notevoli dell’emergenza sanitaria. La scelta di tutti i Paesi europei è chiaramente e univocamente ispirata dalla medesima certezza: non esiste intercambiabilità fra modalità di insegnamento – in presenza o da remoto.

Siamo dunque a chiedere una rivalutazione della situazione, la revoca delle tre ordinanze, con la immediata ripresa nelle scuole secondarie di primo grado della attività didattica in presenza. 

In caso contrario ci vedremo costrette/i a rivolgerci alla autorità giurisdizionale.

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