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Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco di Marsciano: le regole fino al 7 marzo

Nuova ordinanza del sindaco di Marsciano per arginare il contagio da Coronavirus. Ecco le regole, già in vigore e prorogate fino al 7 marzo

Nuova ordinanza del sindaco di Marsciano per arginare il contagio da Coronavirus. Ecco le regole, già in vigore e prorogate fino al 7 marzo. 

Coprifuoco anticipato dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo. "È implicito che la modalità di acquisto di alimenti e bevande da asporto è consentita solo fino alle ore 21.00 nel caso di ristoranti, pizzerie e similari, mentre termina alle ore 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)", scrive il Comune; "è fatto divieto di spostamento fra le abitazioni per visite a parenti, amici e conoscenti, salve le consuete eccezioni inerenti i motivi di lavoro, salute e/o comprovata necessità, in particolare inerente la cura di minori e/o soggetti non autosufficienti"; vietata "la vendita nella modalità da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partire dalle ore 14.00 di ogni giorno e fino alle 05.00 del successivo"; le cerimonie civili dei matrimoni "sono consentite esclusivamente con la presenza, oltre all’officiante, degli sposi e dei testimoni"; divieto "di distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici (distributori automatici) per l’intera giornata (dalle 00:00 alle 24:00) comprese anche le apparecchiature collocate all’interno di esercizi di diversa tipologia che rimangono comunque aperti con le limitazioni vigenti"; obbligo "di attenersi, per l’acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare"; divieto "di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata (dalle 00:00 alle 24:00) in particolar modo nei parchi e aree verdi attrezzate"; obbligo "per i punti vendita alimentari del territorio ricadenti nella tipologia della piccola e media distribuzione (supermercati e discount), analogamente a quelli già interessati dall’ordinanza ella Regione Umbria n°65 del 19/10/2020, di attuare rigide misure di contingentamento degli ingressi in funzione delle superfici interne di vendita (capienza da calcolare in base ai protocolli contenuti nelle linee guida per il settore), mediante apposito personale a questo preposto, assicurando la corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita preferibilmente - ove possibile - con percorsi separati e verificando che l’utenza indossi correttamente l’obbligatoria mascherina (sia all’ingresso che durante la permanenza nei locali) e che proceda alla obbligatoria sanificazione delle mani tramite gli appositi detergenti che dovranno essere collocati agli ingressi dei punti vendita. Si obbligano infine i gestori o titolari delle attività suddette a provvedere sistematicamente e puntualmente alla periodica igienizzazione e sanificazione dei carrelli per la spesa. L’accertato mancato rispetto della presente disposizione comporterà la sospensione dell’attività per giorni 5 (cinque) fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni per altre violazioni delle norme vigenti"; divieto "di accesso e utilizzo dei campi sportivi di proprietà comunale (anche se gestiti da terzi) sia nel capoluogo che nelle frazioni; si ricorda che rimangono in essere i divieti inerenti l’assembramento e l’attività sportiva di gruppo"; obbligo "per i proprietari e/o gestori di bar, pasticcerie, ristoranti o qualunque altro esercizio di somministrazione di cibi e bevande, di rimuovere permanentemente qualunque arredo (in particolar modo sedie e tavoli) posti sia all’interno che all’esterno dei suddetti esercizi".

La novità contenuta nell’ordinanza odierna, e immediatamente in vigore, "riguarda la possibilità di riprendere le attività presso i luoghi destinati allo svolgimento di iniziative ludiche, ricreative e educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta (a titolo esemplificativo: fattorie didattiche, scuole di musica, laboratori teatrali, locali e attività all’uopo destinate) ma nel rispetto delle prescrizioni contenute in una circolare del Centro operativo comunale (Coc) che è già stata inviata a tutti i soggetti interessati e che si aggiungono ai già vigenti protocolli definiti dal Dpcm del 14 gennaio 2021".

Per quanto riguarda invece la sospensione delle attività didattiche in presenza ed eventuali altre misure restrittive "l’Ente resta in attesa delle decisioni che assumerà la Regione Umbria".

L'inosservanza dell'ordinanza "comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 1.000,00 e la notizia di reato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice di procedura penale".

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