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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Attualità Castiglione del Lago

Coronavirus, troppa 'movida' nel week end: nuova ordinanza del sindaco di Castiglione del Lago

Prorogati fino al 31 luglio obblighi e divieti per i locali: restrizioni dalle 22 in poi nel fine settimana

Ordinanza 'anti-movida' a Castiglione del Lago, dove il sindaco Matteo Burico - per limitare assembramenti e situazioni 'fuori controllo' soprattutto nelle serate del fine settimana - ha prorogato prorogato fino al 31 luglio le misure del Dpcm 11 giugno 2020 e confermato sino a tale data le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. Una decisione, come spiega l'lamministrazione comunale, presa "in relazione all’urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica",

DIVIETI
Ecco così che "dal giorno 16 Luglio 2020 e sino al 31 Luglio 2020 per i pubblici esercizi ubicati in Castiglione del Lago dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nei giorni di giovedì, venerdì e sabato compresi festivi e prefestivi è fatto divieto di:
- somministrare bevande in contenitori di vetro; è consentito, pertanto, il consumo di bevande esclusivamente da contenitori frangibili e riciclabili ( usa e getta) .
- consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bottiglie di vetro o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale e l’assunzione di qualsiasi altro comportamento in contrasto con la normativa sull’abbandono dei rifiuti in generale ;
- accedere nelle aree degli esercizi stessi e nelle aree in concessione ai medesimi, con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro e/o realizzati con altri materiali non riciclabili (usa e getta)".

OBBLIGHI
 "È fatto obbligo di:
- del rispetto assoluto degli orari autorizzati da regolamento per il pubblico spettacolo permanente e temporaneo e della normativa sull’impatto sonoro nei luoghi esterni al locale secondo il Piano Comunale di classificazione acustica;
- per tutti coloro che ivi si trovino a circolare a piedi (in fase dinamica o statica) qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico già previsto dalle normative vigenti di indossare correttamente e costantemente una mascherina di comunità od un idoneo dispositivo medico a protezione delle vie respiratorie
- per gli esercenti di assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti assembramento e/o anti-contagio, all'interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, e nel caso venissero compromesse le condizioni sopra cennate, a qualsiasi titolo anche per motivi legati al comportamento degli avventori, di interrompere l’intrattenimento nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell'Ordine, la necessità di intervento; di vigilare, all'interno dei locali e/o negli spazi confinanti ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure delle disposizioni normative aventi ad oggetto il contenimento della diffusione del contagio da Covid 2019, attualmente rappresentate dalle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19 dell’11/06/2020 e loro dinamico aggiornamento, nonché di tutte quelle altre
norme che saranno in futuro emanate dalle autorità statali e regionali competenti".

CONTROLLI - Sempre il Comune informa che "sarà svolta anche un’attività costante di monitoraggio sul rispetto della presente ordinanza da parte della Polizia Municipale le cui relazioni verranno inviate settimanalmente al Sindaco e al Prefetto. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle normative di settore".

SANZIONI - "L’inosservanza della presente ordinanza - si legge ancora nell'atto - è punibile con le sanzioni previste, dall’art 7-bis.1 del Testo Unico degli Enti Locali, qualora non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale), o non sia già sanzionata ai sensi del D.L. 25/2020 e 33/2020. Il presente provvedimento potrà essere sospeso o modificato in qualsiasi momento, per motivi attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero possono essere adottati eventuali ed ulteriori atti di ordine restrittivo".

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