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Coronavirus: coprifuoco per tutte le regioni, per quelle a rischio scatterà il lockdown

Le misure adottate dal Governo d'intesa con le Regioni. Cosa cambia con l'introduzione delle zone gialle, arancione e rosse

Lo scenario di “massima gravità”, o zona rossa, nell’ambito delle misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate un livello di rischio alto prevede il divieto di “ogni spostamento in entrata e in uscita” nelle regioni interessate, ma anche all’interno dei territori, “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

Anche nel peggiore degli scenari sono consentiti gli spostamenti necessari per assicurare la didattica in presenza (dove e come consentito) e il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Chi dovesse attraversare, viaggiando, le regioni chiuse, per raggiungere una meta consentita, potrà farlo.

Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio, sono sospese tranne quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Chiuse anche le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida anti Covid. Asporto (fino alle 22) e consegna a domicilio sono consentiti, ma resta il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Bar e tavole calde in autogrill, ospedali e aeroporti restano aperti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività sportive all’aperto, anche nei centri, eventi e competizioni organizzate sono sospese; ma è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, con mascherina e rispettando il distanziamento sociale; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Scuole con lezioni a distanza, tranne che per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, i servizi educativi per l’infanzia e per il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (cioè prima media). Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Sospesa anche la frequenza alle lezioni universitarie e delle istituzioni di formazione artistica (conservatori, accademie, etc.). I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Sono sospese le attività dei servizi alla persona ad esclusione di: parrucchieri e barbieri, pompe funebri, lavanderie, tintorie e pulitura articoli tessili.

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

ZONE VERDI

ZONE ARANCIONI

ZONE ROSSE

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