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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Fase 2, #restiamoadistanza: le risposte aggiornate del governo alle domande più frequenti

Dagli spostamenti in auto e in moto fino al 'lavoro agile' e al turismo, ecco i chiarimenti dell'esecutivo

SPOSTAMENTI/1

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Posso andare a trovare congiunti fuori regione?
No, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza. 

Si può uscire per fare una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento?

Sì, tali spostamenti sono ammessi. Le attività commerciali aperte sono considerate essenziali secondo la normativa emergenziale vigente, perciò l'acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.

È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?

È possibile spostarsi in ambito regionale per situazioni di necessità, come, ad esempio, fare la spesa, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. Di norma la spesa  deve farsi in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il territorio comunale quale limite territoriale degli spostamenti; un maggior allontanamento è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?

Sì, il divieto di spostarsi dalla Regione in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana), trattandosi di attività equiparabili a quelle lavorative.

L’operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio?

Sì, può spostarsi, perché tali esigenze di spostamento sono equiparabili alle “esigenze lavorative” che, secondo il Dpcm, giustificano lo spostamento negli ambiti spaziali e temporali richiesti dalle esigenze del servizio.

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal Dpcm 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?

 Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Se abito in una Regione e lavoro in un'altra, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche in ambito extraregionale. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire  nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

Ciò va limitato solo in casi di necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso, i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Si sottolinea che ciò è comunque fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

Ho un figlio minorenne/mi prendo cura di un bambino o di una persona non completamente autosufficiente, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?

Sì, nel caso di minorenni o di persone non completamente autosufficienti, è consentita la presenza di un accompagnatore per le attività motorie in parchi, ville o giardini pubblici.

È consentito fare attività motoria o sportiva?

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?

Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?

L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro e l’uso della mascherina. Sono tuttavia sospese le cerimonie religiose.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì, garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

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