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Parte dall'Umbria la rivoluzione del "presidenzialismo": Laffranco deposita la legge

Pietro Laffranco, onorevole del Pdl, ha depositato la legge sulla elezione del Presidente dello Stato direttamente dai cittadini e non più dai grandi elettori del Parlamento. Ecco cosa cambierebbe...

Dalla rossa Umbria, allergica al leaderismo, parte proprio la sfida parlamentare per istituire la Repubblica Presidenziale con le elezione diretta del Capo dello Stato - attualmente ruolo ricoperto da Giorgio Napolitano -. Infatti il primo firmatario delle legge è l'onorevole del Pdl Pietro Laffranco che ha presentato il 25 giugno il testo alla Camera dei Deputati. 

“La proposta di legge – afferma Laffranco a Perugiatoday.it – riprende parte del testo esaminato nel corso della passata legislatura, approvato il 25 luglio 2012 in I lettura dal Senato e trasmesso alla Camera nella stessa data dove l'iter si è purtroppo fermato anche per la fine della legislatura. Da sempre il presidenzialismo é storicamente una proposta della destra italiana. Il Movimento Sociale Italiano con Giorgio Almirante ha dato un contributo importante ai temi della democrazia diretta e dell’elezione diretta fino al tema del presidenzialismo, così come Alleanza Nazionale. Ma anche nella Democrazia Cristiana, e successivamente Craxi manifestarono aperture chiare ed esplicite ad una soluzione di tipo presidenziale, con un dibattito che, alla fine degli anni '70 e nei primi anni '80, attraversò trasversalmente lo schieramento politico. In un momento di crisi della politica – conclude Laffranco – l'elezione diretta del Capo dello Stato può contribuire al rafforzamento della partecipazione e della democrazia.”

COSA CAMBIA - Il nuovo articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale, prevede che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione; assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea; è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e non più, quindi, dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione.
A sua volta, il nuovo articolo 84 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, prevede che possa essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni (non più cinquanta) e goda dei diritti politici e civili. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. Si stabilisce poi espressamente che la legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici ed a tal fine individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.

Il nuovo articolo 85 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3, prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto per cinque anni (anziché sette anni) e può essere rieletto una sola volta. Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati. Si stabilisce che è eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Viene precisato che il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione di tale articolo sono regolati dalla legge. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione, come modificato dall'articolo 4, prevede che in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.
Al nuovo articolo 87 della Costituzione, l'articolo 5 apporta alcune modifiche: viene sostituito il primo comma, che attualmente recita «il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale» con il seguente (che anticipa parte dell'attuale nono comma): «il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate». A sua volta, viene sostituito il nono comma mantenendo la previsione: dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere. Infine, il decimo comma, che recita «presiede il Consiglio superiore della magistratura» è abrogato, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 104 della Costituzione dall'articolo 19. 

Il nuovo articolo 88 della Costituzione, come modificato dall'articolo 6, prevede che il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Si stabilisce quindi che se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di sciogliere le Camere non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.
Il nuovo articolo 89 della Costituzione, come modificato dall'articolo 7, reca «gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».
L'articolo 8, che interviene sull'articolo 92 della Costituzione, prevede che «il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri»

Di conseguenza, agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» vengono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro». Infine, l'articolo 9 reca modifiche dell'articolo 104 della Costituzione volte a stabilire che Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di Cassazione che ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Alla luce di quanto esposto, si auspica di poter riavviare con rapidità il nuovo dibattito sulla riforma strutturale della Costituzione, nella convinzione che una modifica in direzione presidenzialista darebbe vita all'unico sistema che caratterizza le grandi democrazie, e che solo muovendo da essa si potrà affrontare un dibattito di più ampio respiro, anche sulla legge elettorale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 1
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)
 
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.".
 
ART. 2
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)
 
1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».
 
ART. 3
(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».
 
 
ART. 4
(Modifica all'articolo 86 della Costituzione)
 
1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
 
 
ART. 5
(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)
1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;
b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;
c) il decimo comma è abrogato"».
 
ART. 6
(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.
La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».
 
 
ART. 7
(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)
 
1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».
 
ART. 8
(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione).
1.                L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».
2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
 

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