rotate-mobile
Giovedì, 18 Aprile 2024
Documenti

Cittadinanza: come acquisirla in un Paese straniero

Ecco alcune indicazioni utili su cosa fare per acquisire lo status di cittadinanza di un Paese straniero. Vediamo insieme leggi e normative

Il Cittadino Italiano che trasferisce la propria residenza in un Paese straniero, può avere la possibilità di acquisirne la Cittadinanza secondo le modalità dettate dalla normativa di quello stesso Stato

Nel caso in cui un cittadino Italiano acquisti volontariamente la cittadinanza di un Paese straniero, conserva quella Italiana secondo la normativa vigente (Legge 91 del 05.02.1992). Tuttavia, a seguito della Convenzione di Strasburgo alla quale l’Italia ha aderito assieme ad altri paesi Europei (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia) , l’acquisizione volontaria della Cittadinanza di uno degli Stati aderenti, comporta necessariamente per il Connazionale la perdita della Cittadinanza Italiana, venendo quindi meno il principio della “pluripolidia”.

L’originaria rigidità di tale Convenzione è stata mitigata dalla sottoscrizione da parte dell'Italia, Francia e Olanda, di un protocollo sulla base del quale non è più prevista la perdita della Cittadinanza originaria al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- nel caso di acquisto della cittadinanza Francese o Olandese;
- nel caso in cui la Cittadinanza Francese o Olandese sia stata acquisita per aver risieduto in uno dei due Paesi anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età;
- nel caso di acquisto della cittadinanza Francese o Olandese a seguito di matrimonio con un Cittadino o Cittadina di uno dei due Stati.

L’Art.11 della Legge 91/92 contempla inoltre la possibilità per il Connazionale che risiede stabilmente in un Paese Straniero ed è in possesso della Cittadinanza di quello Stato, di inoltrare rinuncia alla Cittadinanza Italiana attraverso una specifica dichiarazione da rendere innanzi alla competente autorità diplomatico-consolare Italiana all’Estero di prima categoria.

La Legge 91/92 contempla inoltre alcune situazioni specifiche di perdita automatica della Cittadinanza Italiana:

- l’adottato, la cui adozione gli venga revocata per sua colpa
- il Cittadino che accetti un impiego o una carica pubblica da uno Stato o da un ente pubblico estero o da un ente nternazionale in cui l’Italia non sia membro e non ottemperi nel termine fissato all’intimazione rivoltagli dall’Italia di abbandonare il predetto Stato.
- chi, durante lo stato di guerra contro un altro Stato abbia accettato o mantenuto un impiego o carica pubblica oppure vi abbia svolto il servizio militare senza esservi obbligato, o ne abbia acquistato volontariamente la Cittadinanza.

I Cittadini che abbiano perso la Cittadinanza Italiana a seguito di acquisto della Cittadinanza di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo o di un qualsiasi Stato Straniero prima dell’entrata in vigore della Legge 91/92, possono riacquistare la Cittadinanza Italiana rientrando in Italia fissando la residenza in un Comune Italiano.















  

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Cittadinanza: come acquisirla in un Paese straniero

PerugiaToday è in caricamento