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Economia

Pasta e riso, la provenienza non sarà più un mistero: sull’etichetta tutta la verità

Da febbraio obbligo di origine in etichetta. Ecco cosa cambia

Anche il grano, il riso e la pasta avranno l’etichetta per indicare l’origine. A renderlo noto è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sono stati infatti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta, firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda.

Entrano così in vigore i provvedimenti che introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. Quindi l'obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta.

"Da metà febbraio - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina -  avremo finalmente etichette più trasparenti sull'origine di riso e grano per la pasta. È una scelta decisa compiuta insieme al Ministro Calenda, che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il nostro obiettivo è dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando così la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made in Italy. Non rinunceremo a spingere ancora in Europa perché questi provvedimenti vengano presi per tutta l'Ue".

Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture: Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato; Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati: “Paese di coltivazione del riso”;  “Paese di lavorazione”; “Paese di confezionamento”. Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

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