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Nuovo bando per comprare la prima casa: il 30% del mutuo lo paga la Regione, ecco i parametri e i tempi per la domanda...

Un punteggio superiore sarà assegnato anche a quei nuclei familiari titolari esclusivamente di contratti di lavoro precario. Chi acquista in centro storico è favorito rispetto a chi predilige un alloggio in periferia

Se hai un reddito basso e non hai superato i 40 anni di età, con prole o senza, sposato o single, non importa, potresti essere tu il fortunato umbro vincitore del bando regionale per l'acquisto della prima casa permette di elargire dai 20 ai 30 mila euro. Soldi rigorosamente a fondo perduto che vanno a sommarsi al mutuo ottenuto. L'idea è quella di coprire il 30 per cento dei costi per l'abitazione per le giovani coppie umbre e famiglie monoparentali. Si scende al 20 per cento per le spese sostenute dai single. I fondi a disposizione della regione non sono moltissimi: 500mila euro di questi 350.000 euro per le coppie coniugate o conviventi, 75.000 euro per le famiglie monoparentali e 75.000 euro per i sinoldigle. Una ventina dunque i sostegni elargibili.

CHI PUO' PARTECIPARE AL BANDO - Le giovani coppie sono quelle che, alla data di pubblicazione del bando, sono coniugate o conviventi nel medesimo stato di famiglia anagrafico. Entrambi i componenti la coppia devono avere un’età inferiore ai 40 anni o compiere il 40° anno di età nel 2018. Fanno parte del nucleo familiare della coppia coniugata o convivente esclusivamente i componenti la coppia ed i figli iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico. Sono ammesse al beneficio anche le coppie coniugate i cui componenti abbiano stati di famiglia anagrafici distinti, purché non sussista separazione legale. Non sono ammesse le coppie coniugate in cui uno dei componenti sia residente all’estero, anche se non legalmente separato.

I PARAMETRI Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2018 ricompreso tra 7.000 e 23.500 euro; Le famiglie monoparentali sono quei nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente ed esclusivamente da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile, divorziato/a) e da uno o più figli minorenni; possono far parte del nucleo familiare anagrafico anche figli maggiorenni, purché disabili, con invalidità pari o superiore al 70%. Si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione del bando. Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2018 ricompreso Tra 6.000 e 20.000 euro.

Per single infine si intendono quei nuclei familiari che, sempre alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente esclusivamente da una persona (vedovo/a, eparato/a, celibe/nubile, divorziato/a), di età superiore a 35 anni o che compia il 35° anno di età nel 2018. Si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza  di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione del bando. Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2018 ricompreso tra 7.000 e 18.000 euro.

LA CITTADINANZA E RESIDENZA - Il Bando contiene anche i requisiti soggettivi che il nucleo familiare deve possedere alla data di pubblicazione del bando e cioè la cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all’Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all’Unione Europea, in regola con le vigenti norme sull’immigrazione; la residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nella Regione Umbria da almeno ventiquattro mesi consecutivi e la non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o di altro diritto di godimento su alloggi, o quote parti di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale, con la seguente eccezione.

Sono ammessi a contributo anche coloro che sono comproprietari della sola casa coniugale che, in sede di separazione dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all’ex coniuge e non è nella disponibilità  del richiedente. Infine è necessario non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma
concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l’acquisto o il recupero di una abitazione (esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici).

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