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Cronaca Passignano sul Trasimeno

"Furbetta" del cartellino condannata dalla Corte dei conti a risarcire il Comune di Passignano sul Trasimeno

Le uscite e le assenze dal lavoro non erano autorizzate dal superiore e non erano legate ad esigenze di servizio

Condannata a pagare “in favore del Comune di Passignano sul Trasimeno - l’importo di 532,75 euro a titolo di danno patrimoniale e di 3.000 euro a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, più rivalutazione ed interessi come da motivazione” e al “pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in 359,95 euro” perché “mediante artifìzi e raggiri consistiti nell'effettuare illecite timbrature nel sistema elettronico ‘marcatempo’ sia in ingresso che in uscita e nell'intervenire sul medesimo sistema senza le prescritte autorizzazioni del dirigente competente preposto, intervenendo senza diritto sui dati contenuti nel sistema informatico pertinente alla propria scheda contenente le timbrature elettroniche associate, così da attestare falsamente la propria presenza in ufficio sia nell'orario di ufficio che nella fascia oraria di lavoro straordinario, salvo poi allontanarsi dal luogo di lavoro, o, ancora, attestando contrariamente al vero l'uscita per servizio”.

Secondo i giudici contabili, le giustificazioni della donna, difesa dagli avvocati Federica Pasero ed Alessandro Vesi, riguardo alle assenze (tipo “la sosta presso il centro commerciale Iperconad del Quasar Village” effettuata “per acquisti connessi agli eventi di rappresentanza del 16 maggio e della visita pastorale del Cardinal Bassetti del 6 giugno” oppure che “la sosta presso la propria abitazione potrebbe essere stata effettuata in ogni caso per ritirare materiale di lavoro (quali avvisi per eventi di rappresentanza che, di regola, si consegnano personalmente presso gli esercizi commerciali del paese) e presso Eurospin per consegna degli avvisi stessi), non risultano “in alcun modo comprovate” e che “le numerose uscite incontrollate fossero finalizzate alle incombenze proprie dell’incarico di ufficiale elettorale”. Il segretario comunale stesso aveva dichiarato “di non aver mai firmato autorizzazioni a modifiche o inserimenti manuali per giustificazioni presentate”.

Di fronte agli elementi di prova, strisciate del badge, fotografie della polizia municipale, controllo degli spostamenti tramite gps, risulta che la donna in più occasioni “si allontanava dal posto di lavoro, spostandosi con il veicolo privato percorrendo anche oltre 20 km di distanza, assentandosi in alcuni casi anche per due/tre ore consecutive, al fine di eseguire acquisti in numerosi negozi e centri commerciali o per svolgere altre attività private”-

Secondo la Corte dei conti “l’asserita giustificazione, già di per sé poco credibile e comunque priva di riscontri effettivi, assume addirittura i termini dell’ipoteticità” e “le giustificazioni addotte sono normalmente prive di qualsiasi riscontro probatorio, come nei casi di mera allegazione di presunte reiterate ‘dimenticanze’ sull’obbligo di segnalare le entrate e le uscite dal luogo di lavoro”. Con conseguente condanna.

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