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Cronaca Umbertide

Chiama con il numero della banca e intasca oltre 3mila euro dal conto della vittima: assolto

La persona offesa aveva fornito i codici di accesso dell'home banking, l'imputato era stato rintracciato tramite la carta ricaricabile su cui era stato fatto il versamento

Telefonate truffa da un numero della banca, ma nessuno sa chi è stato e l’unico imputato viene assolto.

La Procura di Perugia ha portato in giudizio una persona, difesa dall’avvocato Luigi Costa, contestando i reati di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e di frode informatica, perché “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico”, si sarebbe procurato un ingiusto profitto a danno di una cliente della banca.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe simulato “di operare sotto l’insegna del servizio informatico e telematico” della banca della vittima, inviando al cellulare “una comunicazione con la quale richiedeva di inserire i propri dati di accesso” all’home banking. Una volta ottenute le chiavi di accesso, inoltre, l’imputato si sarebbe introdotto nel conto corrente disponendo un bonifico di 950 euro e un versamento sulla carta ricaricabile di 2.450 euro. Per completare le operazioni chiamava la titolare del contro e la invitata a digitare i codici che le erano stati inviati per autorizzare le operazioni.

Fatti avvenuti a Umbertide il 13 gennaio del 2021. L’imputato era stato rintracciato seguendo il denaro che era transitato nel conto corrente e nella carta ricaricabile a lui intestati, ma ulteriori accertamenti della Procura hanno dimostrato che l'intestazione telefonica dalla quale era partita la chiamata era realmente della banca, che a sua volta aveva subito un intrusione informatica. Gli elementi contro l’imputato, quindi, non erano così certi da arrivare alla condanna. Da qui l’assoluzione sulla base del secondo comma dell’articolo 530 del codice di procedure penale per prova insufficiente o contraddittoria.

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