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Cronaca Norcia

Terremoto: acquista e monta due casette di legno per la famiglia, nei guai per abuso edilizio

L'uomo era stato costretto a lasciare l'abitazione danneggiata dal sisma. I moduli abitativi costruiti in un terreno di sua proprietà per ospitare anche il figlio e il nipotino neonato

Compera e costruisce due casette di legno, su un terreno di sua proprietà, per la sua famiglia dopo che il sisma ha quasi distrutto l’abitazione, ma finisce indagato per abuso edilizio e con un’ordinanza di demolizione delle due casette di legno.

È la disavventura di un cittadino di Norcia, difeso dall'avvocato Fabio Coccia, che si è visto recapitare “un’ordinanza di demolizione con rimessa in pristino per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo”. All’uomo viene contestata “l’esecuzione di opere edili in assenza delle autorizzazioni di legge in riferimento a n. 2 costruzioni in legno ubicate sul terreno di proprietà” in quanto “opera ritenuta abusiva”.

L’uomo era stato costretto, “a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2016”, a lasciare “insieme ai propri familiari l’abitazione situata nel Comune di Norcia risultata inagibile” con ordinanza del sindaco di Norcia (“classe di inagibilità iniziale ‘C’ poi divenuta ‘E’”). Anche la casa del figlio risultava inagibile. Così l’uomo “provvedeva autonomamente all’acquisto ed al montaggio di casette in legno da destinare ad abitazione della propria famiglia e di quella del figlio primogenito, su un terreno di proprietà”.

A novembre del 2018 un accertamento stabiliva che “la realizzazione delle due costruzioni in legno, di cui una delle dimensioni di mt. 10.50 x 8,20 destinata ad abitazione della famiglia dell’odierno ricorrente, l’altra di mt. 7,19 x 7,75 dove dimorava il figlio maggiore con la famiglia, composta anche dal figlio di pochi mesi” erano abusive e dopo l’iter burocratico veniva intimata la demolizione.

Da qui il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per bloccare l’ordinanza di demolizione dell’abitazione (il Comune di Norcia non si è costituito in giudizio) sostenendo che si tratta di opere “esenti da titolo abilitativo, degli interventi edilizi eseguiti per sopperire ad esigenze abitative immediate, contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse allo spirare della situazione, contingibile, di necessità che vi ha dato vita”.

Per i giudici amministrativi sono gli stessi decreti legge per il post sisma ad autorizzare “le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici” per far fronte all’emergenza abitativa, purché “le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori”.

L’intervento realizzato dall’uomo, quindi, è perfettamente legale e il ricorso deve essere accolto, scrivono i giudici amministrativi, annullando l’ordinanza di sgombero e demolizione (che dovrà avvenire una volta terminata l’emergenza abitativa).

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