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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca

"È finita, è inutile che mi chiami ancora", stalker chiede lo sconto di pena: "Mi ha risposto al telefono, quindi non la perseguitavo"

Perugia, per i giudici della Corte d'appello la donna aveva risposto con "l’intenzione di far accettare gradualmente all’ex compagno la fine della relazione" e far cessare gli atti persecutori

L’ex la infastidiva di continuo perché non accettava la fine della relazione, così lei ha cercato di mantenere dei rapporti amichevoli, sperando di riuscire a convincere l’uomo che era finita.

Secondo il giudici della Corte d’appello, la decisione delle donna di rispondere alle telefonate o ai messaggi dell’uomo, non interrompe “l’abitualità del reato” e non può essere invocata come un’attenuante: il comportamento dell’uomo è ugualmente qualificato come stalking.

Per i giudici di appello, che hanno confermato la condanna a 1 anno di reclusione per l’imputato, “il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio, che degenera in uno stato di prostrazione psicologica” così come individuate dalle casistiche del reato di atti persecutori.

Nel caso in esame “il comportamento persecutorio qualificabile ai sensi dell’articolo 612 bis non poteva essere neutralizzato dall’accondiscendenza della vittima, resasi disponibile a rispondere allo stalker e a cercare di mantenere con questi alcuni rapporti, essendo tale condotta giustificabile con l’intenzione di far accettare gradualmente all’ex compagno la fine della relazione con l’auspicio di farlo recedere dalle forme più aggressive di persecuzione”.

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