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Cronaca Spoleto

A caccia di notte e con i fari per abbagliare le prede, il Tar gli restituisce licenza e armi

La revoca era stata decisa dlla Prefettura dopo un episodio avvenuto nelle campagne di Spoleto, con tanto di inseguimento da parte della Polizia provinciale

Sorpreso a caccia nei giorni di silenzio venatorio, gli revocano licenza e armi, ma il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria gliele restituisce.

Il cacciatore, assistito dall’avvocato Marzio Vaccari, ha presentato ricorso al Tar chiedendo l’annullamento del decreto della Prefettura di Perugia di divieto di detenzione armi disposto “a seguito di segnalazione del Corpo di Polizia Provinciale di Perugia che aveva deferito il ricorrente alla Procura della Repubblica di Spoleto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, incauto affidamento di armi, omessa denuncia di variazione del luogo di detenzione delle armi e caccia in giorni di silenzio venatorio”.

Secondo la ricostruzione dei fatti il cacciatore, sorpreso da una pattuglia della Polizia provinciale “a sparare alla selvaggina dopo averla illuminata con i fari; successivamente al tentativo di identificazione da parte degli agenti, il ricorrente avrebbe tentato di speronare l’auto di servizio e poi si sarebbe dato alla fuga, abbandonando la selvaggina abbattuta e il passeggero dell’auto, che non venivano ritrovati quando, più tardi, veniva fermato da un’altra pattuglia. Gli agenti quindi accertavano - a seguito di spontaneo accompagnamento del ricorrente al proprio domicilio - che uno dei fucili regolarmente detenuti si trovava in un luogo diverso, ovvero nell’agriturismo di proprietà del fratello accanto al letto dell’allora fidanzata”.

Nel ricorso si motivava la richiesta di revoca del divieto segnalando “da un lato, l’intervenuta archiviazione da parte del GIP del Tribunale di Spoleto del procedimento penale originato dai fatti a fondamento del divieto di detenzione armi, e, dall’altro, che nei dieci anni trascorsi egli aveva tenuto una condotta irreprensibile, tale da rendere meritevole di rivalutazione il giudizio di inaffidabilità rispetto alla detenzione delle armi”.

Secondo i giudici amministrativi “il ricorso è fondato, con specifico riguardo al vizio di difetto di motivazione e relativa carente istruttoria”. Il provvedimento impugnato è “l’ultimo tassello di una vicenda procedimentale più complessa, e costituisce il secondo diniego di revoca di un divieto di detenzione armi originariamente irrogato nell’..., per fatti avvenuti qualche giorno prima”.

Per il Tar l’archiviazione per prescrizione “non equivale ad un accertamento di infondatezza dei fatti oggetto di imputazione”, ma è “altrettanto vero che quei medesimi fatti - anche se ritenuti dall’amministrazione particolarmente gravi – non sono - soprattutto se non corroborati da altri elementi o valutazioni sulla personalità del ricorrente- idonei a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità sull’uso delle armi, atteso il lungo tempo trascorso dai medesimi”.

Ne consegue l’annullamento degli atti e la restituzione di armi e licenza di caccia al ricorrente.

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