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Cronaca

Umbria, tagliate le ore di sostegno alla studentessa disabile: il Tar condanna il Ministero

Per i giudici il Piano educativo individuale è "immotivato e illogico” perché ha diminuito le ore di assistenza per la lingua dei segni e dell'operatore scolastico

La scuola prepara un piano di offerta educativa per la studentessa con disabilità, ma il Ministero taglia le ore di sostegno per la lingua dei segni. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria boccia come “immotivato e illogico” il piano con il taglio delle ore di assistenza per la studentessa.

A ricorrere al Tar sono stati i genitori di una studentessa umbra, difesi dagli avvocati Aurora Donato, che hanno chiamato in causa la scuola frequentata dalla ragazza, l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'annullamento del Piano educativo individualizzato “nella parte in cui le attribuisce solo n. 6 ore settimanali di assistente alla comunicazione e solo n. 4 ore di operatore scolastico” oltre che per la “parte in cui si afferma che la studentessa è priva di insegnante di sostegno nonché di ogni altro assistente educativo per n. 2 ore settimanali, durante le quali è affiancata dai compagni di classe con la supervisione del docente curriculare”.

Il gruppo di lavoro per gli studenti H aveva elaborato un piano che prevedeva l’affiancamento “durante le lezioni ..., a turno, da un’insegnante di sostegno nonché da ulteriori assistenti educativi, tra cui una assistente alla comunicazione per la lingua italiana dei segni” per un ammontante di “22 ore di insegnante di sostegno, di 30 ore di assistente alla comunicazione LIS e di 12 ore di operatore scolastico”. A inizio anno scolastico, però, la situazione era diversa a seguito della “parziale riduzione delle ore assegnate alla bambina in punto di assistente alla comunicazione LIS e operatore scolastico, sebbene la psicologa ... avesse segnalato essere indispensabile l’affiancamento di un assistente LIS per l’intero orario scolastico di 30 ore, affinché l’intervento didattico potesse dirsi significativo”.

In aula la ragazzina si è ritrovata con “solo 6 ore di assistente alla comunicazione e 4 ore di operatore scolastico (oltre che 18 ore di insegnante di sostegno), lasciandola tuttavia priva di assistenti educativi per 2 ore di scuola, durante le quali ella avrebbe dovuto essere ‘affiancata’ dai compagni di classe”, i quali con tutta la buona volontà sono comunque bambini che possono aiutarla fino a un certo punto.

I genitori hanno impugnato il documento così come è stato realizzato e i giudici amministrativi hanno ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto è stato disconosciuto “alla persona handicappata il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative” e che lo scopo del piano educativo personalizzato “è quello di individuare, tenuto conto dell'accertamento della condizione di disabilità, gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento funzionale al soddisfacimento dei bisogni educativi dell’alunno disabile, tra cui le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di insegnante sostegno alla classe, e degli altri assistenti”. Cosa che il gruppo di lavoro per studenti H aveva fatto e portato a termine correttamente “e integralmente recepite nel Pei provvisorio”.

Il Pei definitivo “in maniera apertamente contraddittoria, da un lato, riconosceva la necessità del supporto dell’assistente LIS in tutti gli ambiti di perseguimento degli obiettivi del PEI - ovvero accrescimento delle competenze, miglioramento dell’autonomia, ausilio alla socialità – ma poi, dall’altro lato, concludeva con l’attribuzione di sole 6 ore di affiancamento LIS, in contrasto con la proposta del gruppo di lavoro H, e senza offrire alcuna giustificazione sul punto”.

Per questo il Tar ha accolto il ricorso, annullato il Pei definitivo e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite.

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