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Cronaca

Monitoraggio idro-meteorologico della Regione, i commissari fanno un pasticcio: gara da rifare

Due le aziende che hanno partecipato, la perdente fa ricorso al Tar e vince: non è stato seguito il disciplinare di gara

I commissari sbagliano ad assegnare i punteggi delle aziende, da rifare la gara d’appalto del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio idro – meteorologica in tempo reale su ponte radio e del sistema centrale di acquisizione e gestione dati della Regione Umbria.

La Regione Umbria ha bandito una gara per l'affidamento del “Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio idro – meteorologica in tempo reale su ponte radio e del sistema centrale di acquisizione e gestione dati della Regione Umbria” con durata di 2 anni e 161 giorni dalla data di stipula del contratto, per un valore stimato complessivo di 775.764,26 euro.

Alla gara partecipano due ditte con il principio di aggiudicazione prescelto che è quello “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” con l’attribuzione di “punti 80/100 al parametro qualità e 20/100 a quello del prezzo”. Vince la ditta A con 85,90 punti, mentre la ditta B, seconda, ottiene 72,57 punti.

L’azienda arrivata seconda non ci sta, chiede l’accesso agli atti e poi fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria lamentando una valutazione scorretta da parte dei commissari in riferimento alle “tabelle triangolari compilate dai singoli commissari per comparare le offerte formulate in gara mediante il metodo del confronto a coppie”. Nel regolamento dell’appalto era indicato un altro sistema di valutazione. Da qui la richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale che dispone l’aggiudicazione dell’appalto, dei verbali di gara e di ogni provvedimento consequenziale.

La Regione si costituisce e afferma che “il metodo utilizzato dai commissari solo erroneamente sia stato definito a coppie”, quando in realtà è stato “rispettoso del disposto del punto ... della legge di gara. In ogni caso, si aggiunge, anche ove fosse stato effettivamente utilizzato il metodo a coppie, questo non sarebbe illegittimo né distorsivo”.

Per i giudici amministrativi l’azienda seconda classificata lamentando “la violazione da parte della Commissione esaminatrice del metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica predeterminato dal disciplinare di gara” non è andata molto lontana dal vero, visto che “il motivo è fondato”. I sistema di attribuzione dei punti è regolato dal disciplinare di gara e, nel caso in questione, prevedeva che “i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari” e non con il confronto a coppie, come si evince dai verbali di gara.

Non potendo “conoscere quale sarebbe stato l’esito di un esame delle offerte tecniche effettuato dalla Commissione con l’applicazione di metodo di valutazione differente e rispettoso della legge di gara”, si dispone la “riedizione delle procedure di gara”.

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