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Cronaca

Umbria, controllare la mail non è obbligatorio, neanche se si aspetta il risultato del tampone Covid: assolta

Per la Corte d'appello atti di questo tipo andrebbero notificati con altri strumenti. Dubbi anche sulla quarantena imposta dall'ente sanitario e non dal sindaco

La posta elettronica ordinaria, quella che usiamo tutti i giorni, “non impone alcun obbligo di consultazione”, anche nel caso in cui si attenda l’invio del risultato del tampone Covid. Non avendo letto la mail che certificava la positività una donna era finita sotto processo per la violazione della quarantena.

Secondo la Corte d’appello “va assolta l’imputata che, affetta da Covid-19, non ha osservato l’obbligo di quarantena ingiunto dalla Ausl e comunicato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria fornito all’atto del tampone, in quanto non vi è prova che avesse avuto contezza della misura restrittiva e avesse voluto disattenderla, posto che la peo non impone alcun obbligo di consultazione”.

Per i giudici gli “atti formali forieri di conseguenze giuridiche per il destinatario dovrebbero essere comunicati con l’uso di mezzi che prevedano una diretta e certificata consegna alla persona (a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario, PEC o telegramma)”.

Nella sentenza c’è anche un aspetto giuridico molto rilevante: “La misura della quarantena può essere applicata esclusivamente dal Sindaco quale autorità sanitaria locale, con la conseguenza che l’atto della Ausl va ritenuto inefficace nei confronti dell’imputata”.

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