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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Lite in tribunale per il posto di medico convenzionato nel carcere di Capanne

Dottoressa porta in aula l'Usl 2: "Esclusa dallla graduatoria e presi medici meno competenti"

Lite a colpi di carte bollate per il posto di medico all’interno del carcere. E se il Tribunale amministrativo non è la sede naturale dove incardinare il giudizio, ci si sposta davanti al giudice ordinario.

A rivolgersi al giudice una dottoressa, assistita dall’avvocato Nerio Zuccaccia, che ha portato in giudizio l’Usl 2 di Perugia, contro l’assunzione di due dottori (non costituiti in giudizio), chiedendo l’annullamento “dei provvedimenti di incarichi professionali per lo svolgimento di attività medica presso la Casa circondariale di Perugia e per il risarcimento del danno” per 50mila euro.

Secondo la dottoressa, che aveva già prestato servizio dal 2004 al 2008 come medico del carcere (servizio integrativo di assistenza sanitaria e guardia medica), nel rinnovare gli incarichi l’Usl avrebbe commesso degli errori nel pubblicare “un primo avviso di selezione per la formazione di elenchi da cui attingere per il conferimento dei nuovi incarichi professionali” e poi nell’affidare “gli incarichi di collaborazione”. In primo luogo per non essere stata “inserita nel novero dei professionisti ai quali l’Azienda aveva assegnato gli incarichi in oggetto” e poi di aver assegnato gli incarichi a candidati con “esperienza professionale specifica inferiore alla stessa ricorrente e lamentando la violazione dei criteri di scelta e preferenziali previsti nel relativo avviso di selezione”.

I giudici amministrativi, dopo aver chiarito che il medico in convenzione non è un dipendente pubblico in senso stretto e che la graduatoria “non implica l’esercizio di alcuna potestà autoritativa e si sostanziano in una attività paritetica, vincolata alla sussistenza di determinati requisiti prestabiliti, senza alcuna valutazione comparativa di carattere discrezionale, di fronte alla quale sono configurabili soltanto diritti soggettivi”, hanno respinto il ricorso rimandandolo “alla giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge”.

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