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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Passignano sul Trasimeno

Licenza rifiutata, per fare il pescatore professionista devi stare in barca almeno 126 giorni all'anno

Pescatore del Trasimeno fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il mancato rinnovo del permesso: scarsa quantità di pesce e pochi giorni lavorativi

Quali sono i criteri secondo i quali ci si può fregiare del titolo di professionista? L’avvocato deve esercitare ed essere in regola con l’iscrizione all’Ordine e alla Cassa forense. Il medico deve lavorare in ospedale o privatamente e curare i pazienti. Il giornalista deve scrivere o raccontare i fatti attraverso una testata registrata. Il pescatore deve pescare. Anzi no, il pescatore deve dimostrare di ricavare un reddito dalla pesca e pescare per un numero minimo di giorni durante l’anno. Se pesca meno, niente licenza. Lo afferma una sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria e anche un regolamento della Regione Umbria.

Un pescatore ha presentato ricorso contro la decisione della Direzione Regionale agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo – Servizio innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario con la quale veniva “negato al ricorrente il rilascio della licenza di pesca professionale” per “assenza dei requisiti necessari al rilascio della licenza medesima”.

Secondo la Regione Umbria, infatti, “la normativa statale e regionale in materia di rilascio della licenza per l’esercizio della pesca professionale” prevede che tale rilascio “non si basa sulla situazione reddituale del ricorrente”, e in questo caso l’uomo avrebbe conseguito un “reddito da lavoro autonomo generato dall’attività di pescatore professionale … pari ad euro 430”, ma “sulla quantificazione del tempo lavoro occorrente a produrre il quantitativo pescato”.

Il mancato rilascio della licenza, quindi, non deriva “dal quantitativo di pesce pescato”, ma “dal tempo necessario affinché l’attività di pesca possa assumere i caratteri della professionalità ai fini del conseguimento della relativa licenza”. Secondo la legge la licenza “non può essere rilasciata a chi impiega meno del 50% delle giornate lavorative annue nell’attività di pesca professionale”.

Il ricorrente “a fronte dei dati medi di produzione dei pescatori professionali operanti sul lago Trasimeno” avrebbe pescato un quantitativo che “equivale a due mesi di lavoro corrispondenti a 44 giornate” di lavoro, “di gran lunga inferiori alle 126 giornate su 251 totali necessarie per dimostrare il requisito di prevalenza del tempo lavoro previsto dalle norme di legge e regolamentari”.

Per i giudici amministrativi “ne consegue che nessuna illegittimità in termini di tempo necessario ai fini del conseguimento della licenza di pesca professionale può rinvenirsi nel provvedimento impugnato, trattandosi di requisito minimo indispensabile”, con la conseguenza che il rifiuto di rilasciare la licenza sarebbe ben motivato. E a nulla vale la lamentela dell’uomo relativa alla “disparità di trattamento rispetto agli altri beneficiari della medesima licenza”. Una lamentela che i giudici, dando ragione all’ente pubblico, hanno ritenuto “generica ed indimostrata”.

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