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Cronaca

Spariti 800mila euro dai conti del fallimento, "lady crac" dalla Corte dei conti alla giustizia civile

Torna in aula il caso del prosciugamento delle procedure concorsuali del Salumificio di Bettona, Icap e Valigi. Per i giudici contabili creditori e Agenzia delle Entrate devono rivolgersi al giudice civile

Era stata soprannominata “lady crac” ed era al centro del caso della sottrazione di oltre 800mila euro dai conti di alcuni dei fallimenti più importanti registrati in Umbria: Valigi s.p.a. per 435.813,43 euro, Salumificio Bettona s.r.l. per 130.387,78 euro e ICAP s.p.a. per 253.327,82 euro. La Procura contabile aveva citato in giudizio la commercialista Gabriela Ottaviani, difesa dagli avvocati Mario Rampini, Federica Pasero e Lorena Chiacchierini, per vederla condannare, in riforma di una “sentenza della Sezione Terza centrale d’appello che aveva accolto parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 61/2016 di questa Sezione regionale, in particolare confermando la statuizione di prescrizione relativa al danno all’immagine e riformando la statuizione estintiva con riguardo al danno patrimoniale”, al pagamento di 818.529,03 euro in favore del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate “a causa di fatti appropriativi di somme di denaro posti in essere nella qualità di curatore fallimentare”.

Secondo la Procura contabile “il prosciugamento delle procedure concorsuali avrebbe determinato l’impossibilità di soddisfacimento del credito erariale insinuato al passivo”.

La difesa della professionista ha “eccepito l’inammissibilità dell’azione per l’assenza del danno certo non essendo state le procedure concorsuali ancora definite, di tal che, allo stato, potrebbe al più parlarsi di pregiudizio meramente eventuale e potenziale, ma non attuale né certo, con difetto di giurisdizione contabile; in più ha evidenziato che sono in corso, con riferimento ai fallimenti Salumificio Bettona e ICAP, azioni di recupero dei fallimenti nei confronti della convenuta e degli Istituti di credito (questi ultimi identificati quali responsabili solidali per avere effettuato incautamente il pagamento degli importi dalla stessa prelevati e poi riversati sui suoi conti correnti), mentre, con specifico riguardo al fallimento Valigi, risulta dalla relazione del nuovo curatore Maggesi che la convenuta non ha posto in essere atti di sottrazione o utilizzo di somme a fini estranei alla procedura concorsuale”.

Per i giudici contabili “deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria sulla controversia relativa al danno patrimoniale” con riguardo al danno patrimoniale ricondotto “all’ipotizzato mancato soddisfacimento dei crediti pubblici da mancato versamento di tributi insinuati al passivo dei tre fallimenti causalmente riconducibile alle condotte appropriative della curatela”.

Secondo i giudici contabili la prospettiva risarcitoria “può essere anche interessante nell’ottica di una tutela più efficace della finanza pubblica, ma, allo stato attuale dell’ordinamento, non è praticabile in quanto significherebbe estendere la giurisdizione contabile al di là di confini propri”, mentre “l’unica tutela risarcitoria possibile è quella da attivarsi dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria” a tutela sia dei creditori sia della pubblica amministrazione. In sede di giudizio civile, scrivono i giudici, “la tutela del credito della pubblica amministrazione potrà essere anche più ampia” anche sotto l’aspetto della “tutela dei danni futuri, potenziali, eventuali e da perdita di chance”.

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