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Cronaca

Video lottery, Comune di Perugia "battuto" davanti al Tar: "Non sono valide le restrizioni sugli orari di apertura"

Il Tribunale amministrativo riconosce i pericoli della ludopatia, ma annulla l'ordinanza che imponeva la chiusura delle sale da gioco da mezzanotte alle 10 della mattina

Le restrizioni di orario previste dal Comune di Perugia per le sale con giochi leciti non sono valide, almeno per quelle che montano Video lottery terminal (i cosiddetti Vlt). Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale accogliendo il ricorso di una società che gestisce i terminali, annullando la parte che riguarda l’orario della deliberazione del consiglio comunale di Perugia n. 126 del 26 novembre 2018, pubblicata sull'Albo pretorio dal 6 dicembre 2018 al 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “modifiche ed integrazioni del regolamento comunale per i giochi leciti”.

I giudici amministrativi non mettono “in discussione gli effetti dannosi della dipendenza dal gioco d’azzardo (gioco d’azzardo patologico o ludopatia), tali da fare di quest’ultima una tra le più allarmanti patologie psichiatriche del tempo presente”, ma riconoscono che “ il tema degli orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi da gioco costituisce uno dei terreni nei quali i molteplici interessi (imprenditoriale, economico-finanziario, dell’ordine e della sicurezza, della quiete pubblica e della salute pubblica) necessitano adeguata ed attenta ponderazione onde evitare che il perseguimento di uno di essi conduca ad un sacrificio sproporzionato e perciò irragionevole degli altri”.

La società ha contestato il divieto di di gioco dalla mezzanotte alle 10 della mattina successiva, ritenendo che già il Testo unico di pubblico sicurezza faccia riferimento “ad attività diverse dalle sale Vlt” consentendone l’apertura con altri orari, a differenza di quanto previsto per “l’installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi di qualunque tipologia e nei circoli privati”. In questa ottica “l’orario di apertura e di chiusura delle attività di raccolta scommesse, delle sale Vlt” sarebbe di competenza del Questore e non del Comune.

Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato e va accolto non tanto in relazione alle “norme di liberalizzazione delle attività commerciali”, purché non contrastino con le “comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute, anche in funzione di contrasto dei fenomeni di ludopatia”, ma anche per garantire “la gestione delle sale in cui il gioco può essere lecitamente esercitato, con conseguente giuridica rilevanza dell’interesse dei relativi titolari alla remunerazione degli investimenti economici sostenuti, anche attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio”.

Pur rimanendo valide le asserzioni delle associazioni di categoria e dei consumatori, come anche le valutazioni “dell’Area servizi alla persona del Comune di Perugia allo specifico fine di definire alcuni luoghi sensibili per l’applicazione delle norme sulla distanza degli esercizi in cui è consentita la pratica del gioco lecito”, sarebbero serviti maggiori approfondimenti, scrivono i giudici, “sull’incidenza del fenomeno della ludopatia nel territorio del comune di Perugia, tali da far ritenere giustificata e proporzionata l’adozione di disposizioni limitative degli orari di uso degli apparecchi da gioco”.

Da qui l’accoglimento del ricorso solo per la parte relativa agli orari di chiusura delle sale Vlt.

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