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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca

Ordinava anabolizzanti in rete, annullata senza rinvio la condanna del body builder denunciato dalla ex

La Cassazione chiude la vicenda processuale: l'accogliemento del ricorso fa scattare la prescrizione

Condannato per ricettazione di anabolizzanti, la Cassazione annulla senza rinvio e proscioglie il body builder che era stato denunciato dalla ex fidanzata.

L’amore e la collaborazione lavorativa era finita nel peggiore dei modi, con liti e ripicche. Tra le tante denunce, tra cui l’appropriazione di computer e una moto, c’era anche quella per l’utilizzo di medicinali che abbinati alla palestra trasformano il fisico. A corredo della denuncia anche una serie di foto prescrizioni mediche e di scatole di farmaci che l’uomo avrebbe acquistati all’estero attraverso internet.

La condanna a 1 anno, con pena sospesa, era stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare e confermata dalla Corte d’appello. La Cassazione, però, ha ribaltato tutto considerando ammissibile il ricorso e cassando, definitivamente, la condanna.

La difesa del culturista ha sostenuto che “la condotta, consistita nell'aver ricevuto farmaci anabolizzanti la cui vendita non è autorizzata in Italia, non sarebbe sorretta dal fine di profitto posto che detta finalità, che connota la fattispecie di ricettazione, non può identificarsi con la finalità di miglioramento delle proprie prestazioni e del proprio aspetto fisico” e che sussisteva la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Per i giudici di Cassazione il primo motivo è manifestamente infondato in quanto “si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità” che “integra il dolo specifico del reato di ricettazione”, laddove “può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire”. È sul secondo motivo, invece, che la Cassazione ha dato ragione al body builder, soprattutto in virtù del fatto “che, essendo il reato prescritto, la sentenza va annullata in parte qua”. Quanto alla tesi dell’imputato che “non svolgendo attività professionistica né dilettantistica, aveva assunto anabolizzanti al solo fine di modificare l'aspetto fisico” i giudici non concordano, in quanto non si comprende bene se all’imputato fossero stati contestati il primo primo comma (chiunque procura, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo delle sostanze dopanti), o il settimo comma (chiunque commercia le sostante dopanti). Nel primo caso manca il dolo specifico, nel secondo manca il dolo generico, in entrambi i casi perché l’imputato non gareggiava.

L’accoglimento del ricorso “consente alla prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, di spiegare i propri effetti comportando l'annullamento senza rinvio” del provvedimento impugnato.

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