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Cronaca

Coronavirus, sospensione illegittima per la logopedista che non si può vaccinare perché guarita da poco

Il Tar respinge tutte le eccezioni sui diritti dell'uomo e sul rispetto della Costituzione, ma annulla la sanzione perché l'Ordine professionale non ha tenuto conto dei 6 mesi che devono intercorrere tra la guarigione e il vaccino

Non si può vaccinare perché ancora non sono trascorsi i sei mesi dalla guarigione dal Covid, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria accoglie il ricorso della logopedista contro la decisione dell’Ordine dei tecnici sanitari con la quale era stata sospesa.

La professionista ha fatto ricorso, difesa dall’avvocato Beatrice Spitoni, contro la sospensione decisa dall’Ordine dei tecnici sanitari, difeso dagli avvocati Maria Rita Fiorelli, Carlo Piccioli e Luca Ceccattini, Alessio Genito, chiedendone l’annullamento in quanto decisa senza accertare “l’inadempimento dell’obbligo vaccinale”, nonostante la ricorrente avesse inviato con pec con “la documentazione comprovante la richiesta di vaccinazione”, ma di non poter ottemperare in quanto nel frattempo aveva contratto il Coronavirus e poi era guarita e potendo vaccinarsi “entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.

La professionista ha sostenuto che che “tutti i fogli illustrativi dei farmaci commercializzati, utilizzati nei centri vaccinali italiani al dichiarato fine di prevenire l’infezione da SARS-CoV-2, in realtà indicano che trattasi di farmaci contro la MALATTIA COVID-19 ossia volti a prevenire le conseguenze dell’infezione, e non a limitare la diffusione del contagio del virus SARS-CoV-2”.

La vaccinazione obbligatoria, inoltre, sarebbe “in aperto contrasto e in aperto contrasto con numerosi trattati internazionali, come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, oltre che con l’articolo 32 della Costituzione, “non essendo garantita l’efficacia e la sicurezza del farmaco vaccinale”.

Ultimo motivo l’illegittimità dello stato di emergenza.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso solo nella parte che riguarda il periodo che deve trascorrere tra la guarigione e la vaccinazione, chiudendo il caso anche perché nel frattempo è cambiata la normativa emergenziale e non c’è più bisogno di sottoporsi al vaccino.

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