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Cronaca

Coronavirus, scuole chiuse e istituzione delle zone: bocciato il ricorso dei genitori

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria conferma la leggitimità delle scelte della Regione Umbria in materia di contenimento del Covid

Respinto il ricorso dei genitori che chiedevano l’annullamento delle scelte della giunta regionale in merito alla chiusura delle “attività scolastiche e didattiche delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutti i Comuni” in presenza, disponendo che si svolgessero “esclusivamente con modalità a distanza” anche per “i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie”.

I ricorrenti, difesi dagli avvocati Alessandra Bircolotti, Ermes Farinazzo, avevano chiesto l’annullamento e la sospensione dell’efficacia delle misure disposte in tempo di Covid-19 a febbraio del 2021 “in qualità di genitori di bambini iscritti alla scuola dell’infanzia nella fascia di età 0-6 anni e di studenti iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado”, contestandone la legittimità e basandosi su “dati obbiettivi medico-scientifico-epidemiologici relativi alla situazione delle scuole” non verificati, soprattutto “sul nesso di causalità tra didattica in presenza e aumento dei contagi, risultando indimostrato che la chiusura delle scuole avrebbe bloccato la diffusione del virus”, con annessa violazione del diritto allo studio e mancato “bilanciamento tra la salute degli adulti e gli effetti conclamati sulla salute psico-fisica degli studenti, connessi al permanere della chiusura a oltranza delle scuole”.

Secondo i giudici del Tar il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti, in quanto l’ordinanza regionale si basava sulla normativa nazionale che prevedeva la “sospensione dei servizi educativi per l'infanzia ... e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”.

La legittimità di misure regionali più restrittive rispetto a quelle statali è stata successivamente confermata dalla normativa nazionale sulla base di dati epidemiologici, con la suddivisione tra zone rosse, arancioni e gialle.

Per i giudici amministrativi “la chiusura momentanea delle scuole ha trovato la sua ragione d’essere nel cercare di limitare la diffusione del virus con effetti esponenziali”, anche in virtù e pericolosità delle varianti.

Le considerazioni “che precedono impongono il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti”, anche in virtù della cessazione dell’emergenza sanitaria. La Regione Umbria era assistita dall'avvocato Anna Rita Gobbo.

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