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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Sanità, esclusa dal concorso si rivolge al Tar e viene riammessa

L'aspirante non aveva allegato il documento d'identità, ma per i giudici amministrativi l'invio tramite pec personale certifica i dati personali

Sanità, esclusa dal concorso per mancanza del documento d’identità allegato, fa ricorso al Tar e viene riammessa: l’uso della pec personale garantisce anche sull’identità.

Una dottoressa ha portato l’Azienda ospedaliera di Perugia davanti ai giudici amministrativi perché era stata esclusa dal concorso per un posto da dirigente medico a Chirurgia vascolare.

La professionista, secondo l’Azienda ospedaliera, “nell’inviare la domanda di partecipazione alla procedura, tramite PEC da casella a sé personalmente intestata, come prescritto dal bando a pena di inammissibilità” aveva omesso di allegate la copia “del proprio documento di identità in corso di validità”. Da qui l’esclusione, a norma di regolamento del bando di concorso.

La dottoressa ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria sostenendo che l’Azienda ospedaliera “avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini dell’imputazione soggettiva della domanda e delle dichiarazioni alla sua autrice, l’inoltro mediante PEC personale dell’autrice stessa (unico mezzo per presentare domanda), a prescindere dall’allegazione del documento d’identità” oltre a convocare il candidato e suggerire di depositare il documento in questione quanto prima. Il bando, inoltre, prevedeva una registrazione su un sito previo inserimento degli estremi del documento di identità. Cosa che la dottoressa aveva fatto.

Il Tar è intervenuto con la sospensiva dell’esclusione, permettendo alla dottoressa di sostenere l’esame (si è classificata al quarto posto). Poi in sede di udienza ha affrontato le questioni di diritto, dando piena ragione alla professionista: “L’inoltro mediante PEC personale dell’autrice stessa” assume lo stesso valore “dell’allegazione del documento d’identità”. Caso chiuso e condanna al pagamento delle spese processuali per l’Azienda ospedaliera.

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