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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca

Cittadinanza negata perché è un terrorista, ma nell'archivio del Ministero la pratica è vuota... e così resta in Italia

Il difensore ottiene l'accesso agli atti e verifica che "i rischi per la sicurezza della Repubblica" non sono reali. Il Tar annulla il diniego di concessione del passaporto italiano

Cittadinanza rifiutata perché negli archivi di polizia risultano precedenti che mettono a rischio la sicurezza dello Stato. E anche l’accesso a quell’archivio, almeno per l’avvocato chiamato a presentare ricorso contro il diniego di concessione della cittadinanza, si rischia di compromettere tutto.

Un cittadino marocchino di 62 anni, difeso dall’avvocato Giorgia Ricci, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria e poi a quello del Lazio contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana con domanda presentata nel 2009 e respinta nel 2015.

Diniego che non è stato spiegato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura, se non per il possesso, da parte delle istituzioni, di “dati di carattere riservato” in relazione alla “contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”.

Nel ricorso si fa presente che i requisiti per la richiesta di cittadinanza siano il soggiorno regolare da 10 anni, l’integrazione, la conoscenza della lingua e dei principi di legge, un posto di lavoro, regolarità contributiva e fiscale e l’assenza di precedenti. Oltre all’assenza di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

Motivi che, però, devono essere conosciuti dal richiedente e dal giudice chiamato a decidere sul ricorso, e non basta invocare “la ricorrenza di un mero sospetto non meglio supportato da elementi di riscontro”.

Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto la legittimità di accertamento da parte degli organi dello Stato della pericolosità del richiedente la cittadinanza, in senso generale, ma anche la necessità, senza scoprire troppo le carte dell’intelligence, di fornire elementi come l’esistenza di contatti con soggetti riconducibili al terrorismo o altri movimenti che potrebbero mettere in pericolo la Repubblica.

Nel caso in esame, invece, “manca in radice qualsivoglia elemento di fatto che l’amministrazione abbia valorizzato a supporto dell’affermazione secondo cui il ricorrente” sarebbe un soggetto vicino a gruppi terroristici specifici.

In pratica il Ministero, dopo un accesso agli atti da parte del legale, non aveva nulla di così riservato sull’uomo e tale da non concedere la cittadinanza italiana.

Ne consegue l’annullamento degli atti con i quali è stata negata la cittadinanza e la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali.

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