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Martedì, 16 Aprile 2024
Cronaca

La casetta di legno senza fondamenta è ugualmente un abuso e va demolita

Una perugina davanti ai giudici del Tribunale amministrativo per una serie di abusi contestati dai Carabinieri forestali e dal Comune

Costruisce una casetta in legno senza autorizzazioni, ritenendo che non essendoci fondamenta si possa smontare in ogni momento, quindi senza abuso edilizio. Per il Comune di Perugia, invece, l’abuso c’è e non è sanabile, quindi, la casetta in legno va abbattuta.

E la vicenda finisce davanti al Tribunale amministrativo regionale, con la proprietaria della struttura, difesa dall’avvocato Flavio Grassini, che contesta l’ordinanza “di rimozione e rimessa in pristino stato di opere eseguite in assenza di titoli abilitativi edilizi” costituiti da “un manufatto prefabbricato in legno, avente superficie coperta di circa mq. 35 ed altezza media di m. 2,4, ancorato su basamento c.a. adibito a cucina/soggiorno e dotato di impianto termico con pompe di calore e cucina alimentata a gas-gpl”, una costruzione “in muratura, avente una superficie di circa mq. 12 ed altezza media di circa m. 2,35, adibito a bagno con scarichi confluenti in fossa settica” e “una unità abitativa prefabbricata su ruote, avente superficie di mq. 24 circa ed altezza media di circa 2,40 dotata di allacci per le utenze, riscaldamento con pompe di calore e scarichi confluenti in fossa settica”, il tutto poggiante su “una massicciata in frantumato di cava per una superficie di mq. 250 circa che funge da sottofondo alle opere sopra descritte ed una viabilità di accesso al fondo della lunghezza di m. 30 e larghezza m. 3”.

Secondo la ricorrente tutte le costruzioni sono “appoggiate su una platea di cemento e facilmente amovibili” e da tre anni sono di fatto “la dimora che la stessa condivide con il convivente more uxorio e due figlie minori”.

Per i giudici amministrativi, però, “va evidenziato che dagli atti di causa appare pacifica e non contestata sia l’abusività delle opere” e che “la ricorrente non nega la presenza delle costruzioni né l’assenza di titolo abilitativo, limitandosi ad affermare che le opere sarebbero presenti da almeno tre anni ed a evidenziare che le stesse sono semplicemente appoggiate al suolo e di facile rimozione”.

Il fatto di essere “agevolmente rimovibili”, però, non costituisce un diritto all’abusivismo. Secondo l’interpretazione dei giudici del Tar, le opere precarie sono tali se soddisfano “una esigenza oggettivamente temporanea, destinata a cessare dopo il tempo, normalmente non lungo, entro cui si realizza l'interesse finale”. Per i magistrati “la precarietà o non di un'opera edilizia va valutata con riferimento non alle modalità costruttive, bensì alla funzione cui essa è destinata”. E la ricorrente stessa che, danneggiandosi da sola, sostiene che “le opere in contestazione sono destinate, da tre anni, ad abitazione del nucleo familiare”. Da qui il rigetto del ricorso.

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