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Cronaca

Tredici anni di battaglie per farsi ridare la licenza di caccia, il Tar: è pericoloso

Tolte dal questore il permesso e le armi per le lesioni alle moglie, le percosse ad una vicina e la frequentazione di pregiudicati

Il questore sospende la licenza di caccia (e conseguente possesso di fucili), il prefetto revoca il permesso e il Tribunale amministrativo conferma: a 13 anni da una condanna per minacce non garantisce ancora la corretta tenuta delle armi.

A rivolgersi al Tar un perugino, difeso dall’avvocato Maurizio Lorenzini; al quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia a seguito di quello che il ricorrente definisce un “alterco tra le mura domestiche”, al quale ha però fatto seguito un procedimento penale”. A quel la Prefettura di Perugia aveva imposto il divieto di detenere armi e munizioni “con riserva di ulteriori valutazioni all’esito del procedimento penale”. Processo che si chiudeva con patteggiamento e pena detentiva convertita nella multa di 4.560 per il reato di lesioni personali aggravate a danno della moglie. L’uomo era stato anche querelato una vicina di casa per ingiurie e percosse (querela poi ritirata).

Con il passare degli anni e ottenuta la riabilitazione, l’uomo aveva presentato numerose istanze chiedendo la revoca dei provvedimenti della Questura e della Prefettura e anche la “rivalutazione della propria posizione, al fine della verifica della persistente pericolosità ed inaffidabilità dello stesso nell'uso e detenzione delle armi per l'esercizio venatorio”.

Nonostante il tempo trascorso dagli episodi penali, Questura e Prefettura respingevano le richieste ritenendo che “il profilo comportamentale del richiedente non sia tale da ritenerlo, anche a distanza di 13 anni, affidabile alla detenzione di armi”. Sulla decisione hanno influito “i precedenti penali”, la denuncia ritirata, una condanna per guida in stato di ebbrezza e “il fatto che sia stato identificato con persone pregiudicate”.

Secondo i giudici amministrativi “la condanna riportata appare di gravità tale - per il contesto familiare in cui si è tenuta la condotta e per le modalità con cui la stessa è stata eseguita” da concordare con le decisioni di questore e prefetto. Si tratterebbe di elementi che presi singolarmente non porterebbe alla revoca della licenza, ma che nel loro insieme forniscono un quadro negati a carico dell’uomo.

Da qui il rigetto dell’istanza e la condanna al pagamento delle spese processuali.

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