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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Spoleto

Tasse sui redditi delle società, anche l'Istituto sostemento del clero deve pagare se affitta terreni e immobili

La Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate: "Accertare l’ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato"

L’Agenzia delle entrate “batte” le diocesi di Spoleto-Norcia e Orvieto-Todi e incassa la possibilità di un nuovo giudizio sul recupero dell’imposta sui redditi delle società.

L’Agenzia delle entrate di Perugia aveva avviato il recupero a tassazione maggior Ires per l’anno di imposta 2010 nei confronti dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Spoleto-Norcia e di Orvieto-Todi, disconoscendo le agevolazioni fiscali previste dalle norme per gli enti senza scopo di lucro. Per l’Agenzia tali istituti pur un vincolo di scopo e non costituendo attività commerciali, quando affittano i propri beni, che siano terreni o immobili, per quanto vincolati al finanziamento del sussidio ai sacerdoti, sono sono soggetti a tassazione.

La Commissione tributaria provinciale di Perugia e quella regionale dell’Umbria in sede di appello, però, davano torto all’Agenzia delle entrate, sostenendo che le somme incassate erano state girate all’istituto centrale e che c’era anche un errore nell’indicazione “di maggiori somme nella dichiarazione dei redditi” e che le stesse andassero recuperate con istanza di rimborso.

Con tre articolate sentenze, piene di rimandi giuridici, la Cassazione ha annullato le decisioni delle commissioni tributarie, ricordando che in base agli accordi tra Stato italiano e Santa Sede sono soggette a esenzione le attività legate al culto e che “gli enti ecclesiastici possono svolgere attività diversa da quella di religione o culto e che in questo caso tali attività siano assoggettate al regime tributario previsto per le medesime”. Nel caso di specie, per quanto l’Istituto sostentamento del clero svolge un’attività volta a recuperare denaro per garantire uno stipendio e una pensione ai sacerdoti, interventi per il culto e le chiese, è necessario accertare “quanto ai redditi di locazione, in primo luogo che l’ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, e in secondo luogo, solo ove venga in rilievo un mero godimento degli immobili, nel dare rilevanza alla circostanza che i proventi siano destinati direttamente alle attività istituzionali”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, con annullamento della sentenza, e il rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

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