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Cronaca

Contributo per l'agricoltura biologica prima concesso e poi non pagato, Aiab e Regione Umbria davanti al giudice

Il Tribunale amministrativo rimanda al giudice civile per la questione legata al finanziamento per le attività di tutoraggio approvato e tolto dopo i controlli

Regione Umbria e Associazione italiana per l'agricoltura biologica davanti al Tribunale amministrativo per i corsi finanziati con i fondi pubblici per le attività di coaching (o tutoraggio) per l’anno 2016. Fondi stanziati, corsi effettuati, ma retroattivamente non pagati dalla Regione per presunte irregolarità.

Così l’Aiab e la Regione si trovano davanti al Tar dell’Umbria, che a sua volta rimanda al giudice ordinario competente, assegnando alla questione un valore prettamente civilistico, con tanto di eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Scorrendo gli atti si evince che l’Aiab, assistita dall’avvocato Alessandra Bircolotti, contesta alla Regione Umbria, rappresentata dall'avvocato Anna Rita Gobbo, la revoca del contributo relativo al “PSR per l'Umbria 2014/2020 Misura 1, sottomisura 1.1., tipologia di intervento 1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio) – anno 2016”, la relativa “domanda di pagamento” e tutta una serie di adempimenti approvati e contestati in seguito e relativa alla “formazione professionale ed acquisizione competenze”. Secondo l’Aiab sarebbe stata applicata la riduzione o l’esclusione in maniera retroattiva e non lecita, in quanto “la richiesta di contributo in esame era stata ritenuta dall’Amministrazione ammissibile e finanziabile”. Non solo, “la clausola invocata dalla Regione a sostegno della revoca” sarebbe “stata introdotta ex post e comunque in violazione del legittimo affidamento insorto in capo ad essa ricorrente circa la regolarità della rendicontazione delle spese”.

La Regione Umbria avrebbe revocato il contributo per l’anno 2016 dopo aver verificato l’esistenza di “inadempimenti a carico della ricorrente degli impegni assunti al momento della presentazione della domanda di ammissione allo stesso”.

Secondo i giudici amministrativi “sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione”, come anche nel caso in cui “la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato” anche se “si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo”.

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