rotate-mobile
Cronaca Spoleto

Minorenne vuole abortire a Spoleto senza consenso genitori: il caso alla Consulta

I giudici della Corte Costituzionale si pronunceranno il prossimo 20 giugno sulla legge 194, che stabilisce le norme per cui si può interrompere una gravidanza

Una giovane di 17 anni, N.F, nata nel 1995 decide di abortire a 90 giorni dal concepimento dell'embrione, senza il consenso dei suoi genitori. La storia finisce sui tavoli della Consulta e sta già facendo discutere mezza Italia: il caso è introdotto "con relazione della ASL 3 Umbria - Distretto sanitario di Spoleto del 2 gennaio 2012 - prot. 0024 concernente la manifestata  volontà" della ragazza spoletina.

il competente Servizio presso l'ASL  3 di Spoleto riferiva  all'intestato giudice tutelare la situazione della minore, presentatasi in data 27 dicembre 2011 presso il consultorio familiare spoletino accompagnata dal  fidanzato,  anch'egli minorenne, manifestando "con chiarezza e determinazione" la propria decisione di sottoporsi ad I.V.G. "in quanto non si ritiene in grado di crescere un figlio, ne'  disposta ad accogliere un evento  che  non  solo interferirebbe  con  i  suoi  progetti di crescita e di vita ma rappresenterebbe un profondo stravolgimento esistenziale".

Opportunamente invitata dalle  assistenti  sociali  ad esternare anche le motivazioni  più  profonde  della  propria  decisione,  la ragazza, rifiutando di prendere in considerazione eventuali soluzioni alternative a norma di legge, si diceva "certa che comunicare  ai genitori  l'accaduto determinerebbe una crisi intra-familiare ingestibile: non solo i genitori non capirebbero e non  sarebbero  in grado  di  accoglierla, ma lei stessa, consapevole delle gravi questioni che la famiglia ha dovuto affrontare negli  anni, verrebbe travolta da un senso di  colpa  che,  sommato  alla  delicatezza  del momento, le diverrebbe insostenibile".

Nel successivo colloquio del 30 dicembre 2011 l'interessata aveva ribadito all'assistente sociale  la  propria  decisione  "in maniera
ancora  piu'  accentuata»,  rivendicando  nel  contempo  la   propria maturita' e capacita' di compiere  scelte  autonome;  contestualmente
aveva sottolineato, per un verso, la fragilita' dei  propri  genitori ed il timore di ferirli in maniera irreversibile e, per altro  verso,
il dialogo limitatissimo con essi esistente di talchè...parlare con i genitori significherebbe esporsi ad ulteriori tormenti".

Segnalando che la ragazza era "apparsa  piuttosto  matura  e cosciente, contenuta nelle esternazioni", argomentava il servizio che
seppur non si  ravvisassero  nella  descritta  situazione  elementi concreti  di gravità o elementi  esplicitamente ostativi al coinvolgimento dei familiari, «la percezione che ha delle  fragilità e  debolezze  dei  genitori,  sommata  da  una  storia familiare oggettivamente difficile appare talmente condizionante per  cui può ritenersi verosimile che in questo momento non vi siano i presupposti per poter effettuare una mediazione che richiede energie e tempi diversi da quelli indotti dall'emergenza attuale". 

Esprimeva  dunque un parere sostanzialmente  favorevole all'accoglimento della richiesta, seppur in parallelo ad un necessario percorso di  sostegno ed elaborazione da effettuarsi in favore della giovane nei successivi mesi.

Alla relazione veniva allegato un referto datato 30 dicembre 2011 del servizio di ecografia-ostetrica dell'ospedale di Spoleto
attestante  una  gravidanza alla sesta settimana in regolare evoluzione.

Il caso, dunque, finisce alla Corte Costituzionale che si pronuncerà il prossimo 20 giugno sulla questione di legittimità sollevata da un Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto circa la legge 194 del 1978 sull’aborto.

Secondo il Giudice Tutelare l’interruzione volontaria della gravidanza, seppur effettuata entro 90 giorni dal concepimento, comporta la distruzione dell’embrione, riconosciuto quale soggetto da tutelare in modo assoluto dalla Corte Europea.

La norma entrerebbe in conflitto, a parere del Giudice, anche con i principi generali della stessa Costituzione Italiana, in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (articolo 2) e del diritto fondamentale alla salute dell'individuo (articolo 32 primo comma della Costituzione).

Reg. ord. n. 60 del 2012 pubbl. su G.U. del 18/04/2012 n. 16







 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Minorenne vuole abortire a Spoleto senza consenso genitori: il caso alla Consulta

PerugiaToday è in caricamento