Minorenne vuole abortire a Spoleto senza consenso genitori: il caso alla Consulta
I giudici della Corte Costituzionale si pronunceranno il prossimo 20 giugno sulla legge 194, che stabilisce le norme per cui si può interrompere una gravidanza
Una giovane di 17 anni, N.F, nata nel 1995 decide di abortire a 90 giorni dal concepimento dell'embrione, senza il consenso dei suoi genitori. La storia finisce sui tavoli della Consulta e sta già facendo discutere mezza Italia: il caso è introdotto "con relazione della ASL 3 Umbria - Distretto sanitario di Spoleto del 2 gennaio 2012 - prot. 0024 concernente la manifestata volontà" della ragazza spoletina.
il competente Servizio presso l'ASL 3 di Spoleto riferiva all'intestato giudice tutelare la situazione della minore, presentatasi in data 27 dicembre 2011 presso il consultorio familiare spoletino accompagnata dal fidanzato, anch'egli minorenne, manifestando "con chiarezza e determinazione" la propria decisione di sottoporsi ad I.V.G. "in quanto non si ritiene in grado di crescere un figlio, ne' disposta ad accogliere un evento che non solo interferirebbe con i suoi progetti di crescita e di vita ma rappresenterebbe un profondo stravolgimento esistenziale".
Opportunamente invitata dalle assistenti sociali ad esternare anche le motivazioni più profonde della propria decisione, la ragazza, rifiutando di prendere in considerazione eventuali soluzioni alternative a norma di legge, si diceva "certa che comunicare ai genitori l'accaduto determinerebbe una crisi intra-familiare ingestibile: non solo i genitori non capirebbero e non sarebbero in grado di accoglierla, ma lei stessa, consapevole delle gravi questioni che la famiglia ha dovuto affrontare negli anni, verrebbe travolta da un senso di colpa che, sommato alla delicatezza del momento, le diverrebbe insostenibile".
Nel successivo colloquio del 30 dicembre 2011 l'interessata aveva ribadito all'assistente sociale la propria decisione "in maniera
ancora piu' accentuata», rivendicando nel contempo la propria maturita' e capacita' di compiere scelte autonome; contestualmente
aveva sottolineato, per un verso, la fragilita' dei propri genitori ed il timore di ferirli in maniera irreversibile e, per altro verso,
il dialogo limitatissimo con essi esistente di talchè...parlare con i genitori significherebbe esporsi ad ulteriori tormenti".
Segnalando che la ragazza era "apparsa piuttosto matura e cosciente, contenuta nelle esternazioni", argomentava il servizio che
seppur non si ravvisassero nella descritta situazione elementi concreti di gravità o elementi esplicitamente ostativi al coinvolgimento dei familiari, «la percezione che ha delle fragilità e debolezze dei genitori, sommata da una storia familiare oggettivamente difficile appare talmente condizionante per cui può ritenersi verosimile che in questo momento non vi siano i presupposti per poter effettuare una mediazione che richiede energie e tempi diversi da quelli indotti dall'emergenza attuale".
Esprimeva dunque un parere sostanzialmente favorevole all'accoglimento della richiesta, seppur in parallelo ad un necessario percorso di sostegno ed elaborazione da effettuarsi in favore della giovane nei successivi mesi.
Alla relazione veniva allegato un referto datato 30 dicembre 2011 del servizio di ecografia-ostetrica dell'ospedale di Spoleto
attestante una gravidanza alla sesta settimana in regolare evoluzione.
Il caso, dunque, finisce alla Corte Costituzionale che si pronuncerà il prossimo 20 giugno sulla questione di legittimità sollevata da un Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto circa la legge 194 del 1978 sull’aborto.
Secondo il Giudice Tutelare l’interruzione volontaria della gravidanza, seppur effettuata entro 90 giorni dal concepimento, comporta la distruzione dell’embrione, riconosciuto quale soggetto da tutelare in modo assoluto dalla Corte Europea.
La norma entrerebbe in conflitto, a parere del Giudice, anche con i principi generali della stessa Costituzione Italiana, in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (articolo 2) e del diritto fondamentale alla salute dell'individuo (articolo 32 primo comma della Costituzione).
Reg. ord. n. 60 del 2012 pubbl. su G.U. del 18/04/2012 n. 16