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L'avvocato risponde

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A cura di Isabella Tonzani

Stalking: il recente reato di "Atti Persecutori"

Breve analisi del reato previsto dall'art. 612 bis del codice penale. Il caso di una lettrice.

IL QUESITO: Maria ci scrive perchè da qualche settimana il suo ex fidanzato la chiama tutti i giorni, ed anzi più volte al giorno, le manda sms, a volte anche offensivi, la segue al posto di lavoro, a casa, le chiede costantemente di tornare insieme; lei sta vivendo la situazione con grande ansia, e non sa come farla cessare. Ha paura di uscire da sola ed ha dovuto cambiare anche il numero di cellulare.

COSA DICE LA LEGGE: Il reato di "atti persecutori" o "stalking", come è comunemente chiamato, è stato introdotto in Italia dal decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, che ha inserito nel codice penale l'articolo 612 bis c.p.

L'art. 612 bis c.p. stabilisce che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."

La pena è poi aumentata nel caso che il fatto sia commesso dal coniuge separato o divorziato o da persona che sia stata legata da una relazione affettiva con la vittima oppure nel caso in cui sia commesso contro una donna in stato di gravidanza, contro un minorenne oppure contro una persona disabile (in questi ultimi due casi il reato è perseguibile d'ufficio).

Anche negli altri casi, tuttavia, se pure è necessaria la querela della persona offesa, il legislatore ha concesso una tutela ulteriore: infatti i termini per presentare la denuncia-querela sono di sei mesi, anzichè di novanta giorni come di norma.

E' un reato che può concorrere con altre fattispecie criminose; ad esempio, se il persecutore diffama o ingiuria la persona, allora sarà perseguito sia per lo "stalking" e sia per il reato di diffamazione o ingiuria.

E' evidente l'intento del legislatore di punire atti che, in se stessi, per la maggior parte non costituirebbero reato: appostarsi sotto casa dell'ex fidanzato/a non è certo un reato, ma se fatto costantemente, in maniera insistente e contro la volontà della persona a cu si rivolge, che invece lo subisce con ansia e spavento, ecco che siamo nel campo dello "stalking", ed è quindi punibile.

Si è voluto, in qualche modo, tutelare le persone più deboli (in particolare le donne, i minori, i disabili), anche in via preventiva, ossia prima che gli atti persecutori sfocino in minacce vere e proprie o nella violenza, come, purtroppo sempre più spesso accade.

Questo è ormai un reato "trasversale" nel senso che i persecutori (uomini in prevalenza, ma a volte anche donne) appartengono a tutte le classi sociali, e vivono al sud come al nord o al centro, alcuni sono italiani ed alcuni stranieri: in questo caso non vi è proprio alcun identikit lombrosiano da fare.

LA RISPOSTA DELL'AVVOCATO:

Il caso in esame, per come ce lo ha descritto la nostra lettrice, può configurarsi come "stalking". In questo caso, è subito necessario rivolgersi alle forze dell'ordine e presentare una denuncia-querela; il consiglio è quello di non cancellare i messaggi o le mail ricevute ma di allegare tutto alla denuncia stessa. E' importante anche annotare gli spostamenti e le volte in cui sono accaduti questi incontri indesiderati e cosa è successo, in modo da rendere la denuncia più completa ed esatta possibile. Infatti per questo reato, la testimonianza della persona offesa è fondamentale per assicurare la condanna del persecutore (si vedano anche la sentenza recentissima della Corte di Appello di trento del 3.1.13 n. 422; la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila, del 17.01.13 n. 61 e quella del Tribunale di Firenze del 15.01.13).

Vi sono anche associazioni dei consumatori, come ad esempio l'Adoc, che hanno predisposto sportelli aperti a tutti e gratuiti, per la consulenza su casi come questi.

Sicuramente vi è ancora molto lavoro da fare, però denunciare è fondamentale; a volte, infatti, il colloquio tra il persecutore e le forze dell'ordine è già sufficiente a far cessare queste condotte. Certo, non tutte le situazioni sono così facili e molta strada c'è ancora da fare, però il fatto che vi siano sempre più associazioni che se ne occupano e che il reato sia stato previsto nel codice penale sono, comunque, indicatori del fatto che si va nella giusta direzione.

                 Avv. Isabella Tonzani

               www.studiolegaletonzani.it

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