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Venerdì, 19 Aprile 2024
L'avvocato risponde

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A cura di Isabella Tonzani

Luce e Gas: truffe "a domicilio" da agenti non autorizzati dall'Enel

La caccia al cliente di alcune nuove aziende erogatrici di luce e gas che, dietro false promesse di sconti, inducono i consumatori a sottoscrivere con loro contratti-capestro o, comunque, non richiesti.

QUESITO: Sempre più spesso capitano casi in cui agenti di nuove società erogatrici di energie si recano a casa di persone che hanno già il contratto per la luce e/o per il gas con altri gestori (es. Enel) e li convincono a firmare quello che, a prima vista, è solo una vantaggiosa riduzione del prezzo dei kilowatt ma che, invece, si rivela essere un nuovo contratto di fornitura con la società da loro rappresentata. I consumatori non vengono preventivamente informati del cambiamento di gestore: al contrario, solo dopo la stipula del contratto  si accorgono dell'errore e, spesso, iniziano a ricevere delle bollette molto salate.

COSA DICE LA LEGGE: La legge tutela il consumatore sia sotto il profilo civile che penale di fronte ad eventi di questo genere.

Sotto il profilo civilistico, è prevista una tutela più intensa per il consumatore che stipula il contratto al di fuori dei locali commerciali del proponente venditore. Nei  casi in esame, infatti, il contratto veniva sempre concluso presso l'abitazione del consumatore e quindi, fuori dai locali della società proponente.

L'art. 64 del Codice per il Consumo (D.Lgs. 206/2005), in questo caso, prevede appunto la possibilità, per il consumatore, di esercitare il diritto di recesso:

"1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 (n.d.r.: casi che prevedono un termine di recesso più lungo perchè non sono stati rispettati gli obblighi di informazione di cui all'art. 52 del C.d.C.).
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta."

Bisogna leggere attentamente il contratto che viene sottoscritto perchè, oltre ad esservi indicate le precise condizioni ed i termini per il recesso (che comunque non possono essere in contrasto con la norma sopra indicata), vi sarà specificato anche l'indirizzo della società a cui questo recesso deve essere comunicato.

Il 19 aprile 2012, l'Autorità per la Luce e per il Gas ha pubblicato la deliberazione n. 153/2012/R/COM (ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE E RIPRISTINATORIE NEI CASI DI CONTRATTI ED ATTIVAZIONI NON RICHIESTI DI FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE).

E' un documento importante perchè è un primo passo per riordinare un settore che, a seguito del Decreto Bersani del 2006, ha visto moltiplicarsi le aziende erogatrici di energie e crescere anche la selvaggia ricerca del cliente, spesso con qualunque mezzo.

La delibera, prevede innanzitutto che l'agente debba identificarsi, indicando al cliente la società per cui opera; inoltre, in caso sempre di vendita fuori dai locali commerciali o a distanza, l'agente, se il contratto non viene sottoscritto immediatamente, prima di inoltrare la richiesta di sostituzione al precedente gestore (es. Enel), deve inviare al nuovo cliente una lettera di conferma del contratto o comunque deve contattarlo telefonicamente per confermare.

La delibera, in ogni caso, prevede la possibilità, per il consumatore che ha sottoscritto un contratto non richiesto, di fare reclamo al nuovo fornitore di energia entro 30 giorni; lo Sportello per il Consumatore di Energia, sussistendone le condizioni, provvederà ad intimare all'azienda il ripristino della precedente attivazione.

Per quanto riguarda il profilo penale, queste fattispecie sono spesso in bilico fra l'area penale (es. reato di truffa, art. 640 c.p.) e quella della pratica commerciale scorretta di cui agli articoli 2, 21, 22, 23 del Codice del Consumo, per cui ogni caso andrà esaminato e considerato a sè.

Per definizione, si ha il reato di truffa quando qualcuno "con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". In alcuni dei casi citati c'è sicuramente l'induzione in errore del consumatore (al quale viene fatto credere, a parole, che sottoscrivendo il contratto avrà solo uno sconto di prezzo ma viene taciuto che cambierà fornitore); c'è spesso il danno economico (le bollette onerose, il non voluto cambio di gestore). Andrà, comunque, verificato caso per caso, se vi sono tutti gli elementi della truffa contrattuale.

Naturalmente, anche la pratica commerciale scorretta è sanzionata (art. 27 del Codice del Consumo) e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), al quale ogni consumatore può rivolgersi, applica le sanzioni ivi previste alle aziende che la violano.

LA RISPOSTA DELL'AVVOCATO:

Nei  casi in esame, coloro che hanno stipulato un contratto per la fornitura di gas e/o elettricità, sottoscrivendolo nella propria abitazione o comunque fuori dai locali dell'azienda erogatrice, hanno diritto di recedere entro 10 giorni, ai sensi dell'art. 64 Codice del Consumo (D.Lgs.vo 206/2005).

Il recesso si esercita mediante l'invio di una raccomandata, con ricevuta di ritorno, alla sede legale della ditta erogatrice del servizio con cui si è stipulato il contratto (o al diverso indirizzo indicato nel contratto stesso). Non è necessario che il consumatore motivi il recesso; basta che nella raccomandata siano indicati gli estremi del contratto e la volontà di recedere. Il consumatore può anche esprimere la propria volontà di recesso con un fax o un telegramma o una mail ma, nelle successive 48 ore, deve comunque spedire una raccomandata di conferma.

Se, invece, il contratto è stato comunque attivato ed è avvenuta la sostituzione del gestore, si può ricorrere alla procedura di reclamo e richiesta di ripristino, prevista dalla delibera del 19 aprile 2012 emessa dall'Autorità per la Luce ed il Gas (delibera n. 153/2012/R/COM: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE E RIPRISTINATORIE NEI CASI DI CONTRATTI ED ATTIVAZIONI NON RICHIESTI DI FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE).

Per quanto riguarda il profilo penale, ogni situazione andrà esaminata a sè perchè in alcuni casi si potrà configurare il reato di truffa (art. 640 c.p.) mentre altri potranno rientrare nella definizione di pratica commerciale scorretta (art. 2, 22, 23, 27 Codice del Consumo), che è comunque sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza  e del Mercato (AGCM) alla quale ogni consumatore può rivolgersi.

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