rotate-mobile
L'avvocato risponde

L'avvocato risponde

A cura di Isabella Tonzani

Imprese: dall'11 settembre 2012 nuovi metodi per risolvere la crisi

Dall'11 settembre 2012 sono in vigore le novità apportate dall'art. 33 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che agevolano la gestione delle crisi aziendali introducendo procedure alternative al fallimento

Crisi3-2  IL QUESITO: In questo periodo mi sono giunte domande da titolari di imprese che chiedono che tipo di possibilità ha, un'azienda in difficoltà, di evitare il fallimento. E' un tema complesso e qui necessariamente potrò darne solo alcuni brevi accenni, semplificando una materia che semplice non è.

 Affronto ora l'argomento perchè l'11 settembre 2012 sono entrate in vigore le modifiche legislative relative del D.L. 83/2012 che ha come intento preciso quello di fornire procedure di gestione della crisi aziendale, alternative al fallimento.

COSA DICE LA LEGGE:

La procedura fallimentare è regolata dal Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942 (detto anche L.F. - "legge fallimentare") e successive modifiche: una legge, dunque, di settanta anni fa, che  regola la fase di crisi irreversibile dell'impresa ma che aveva necessità di essere integrata da una specifica normativa, aggiornata ai nostri tempi, volta a prevedere procedure utili per la fase antecedente alla crisi irreversibile, che possano aiutare l'impresa ad uscire dallo stato di difficoltà e a conservare i dipendenti, la produzione e i fornitori.

L'art. 33 del D.L. 83/2012 ha modificato alcuni articoli del R.D. 267/1942 (art. 67, 69 bis, 72, 161, 168,  178, 179, 180, 182 bis, 182 quater, 184, 217 bis), ne ha introdotti di nuovi (169 bis, 182 quinquies, 182 sexies, 186 bis, 236 bis), ha modificato l'art. 38 del Codice Appalti ed alcune norme del TUIR DPR 917/86.

In sintesi, si prevedono tre tipi di soluzioni negoziali della crisi:

1) il Piano Attestato di Risanamento (art. 67 L.F.);

2) l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (art. 182 bis L.F.);

3) il Concordato Preventivo (art. 160 e ss. L.F.)

Quali aziende possono ricorrervi?

Possono ricorrervi gli imprenditori commerciali che NON hanno il possesso CONGIUNTO dei tre requisiti previsti dall'art. 1 L.F. e cioè:

1. aver avuto nei tre esercizi antecedenti un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;

2. aver realizzato in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;

2. avere un'ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00.

Vediamo le procedure sopra descritte in maniera più analitica.

1) Piano Attestato di Risanamento: è un piano redatto dall'imprenditore, con l'aiuto di un professionista (iscritto come revisore legale, avvocato o commercialista) che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ossia che sia idoneo a risanare l'esposizione debitoria e rimettere in sesto la situazione finanziaria dell'azienda.

Dopo l'attestazione del professionista il piano produce gli effetti dell'art. 67 co. 3, lett. d): esenzione dalla revocatoria degli atti/pagamenti/garanzie effettuate in attuazione del piano; esenzione dal reato di bancarotta semplice e preferenziale, blocco delle azioni esecutive dei creditori, se vi consentono; detassazione parziale delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti.

Questa procedura è adatta alle imprese che non sono ancora in situazione di crisi irreversibile.

2) l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti: serve ad evitare il fallimento e può essere utilizzato in via alternativa al concordato preventivo. La procedura consiste nel deposito in Tribunale, da parte dell'imprenditore, di un ricorso contenente l'accordo (o anche una proposta di accordo) concluso con i creditori e la richiesta di omologa del medesimo. L'accordo può essere fatto o per la continuità dell'azienda o per la sua liquidazione ed acquista efficacia dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

Anche qui è prevista la nomina di un professionista con le stesse attribuzioni sopra descritte: in più deve assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo in tempi specifici, indicati dalla legge.

Anche in questo caso vi sono vantaggi per l'imprenditore-debitore: l'esenzione dalla revocatoria (qui anche più estesa), l'esenzione dai reati fallimentari sopra descritti; il blocco automatico delle azioni esecutive dei creditori per 60 gg. a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro imprese; la detassazione parziale delle sopravvenienze attive; la prededucibilità dei crediti da finanziamenti. Inoltre, dal deposito del ricorso sino all'omologa non operano le disposizioni del codice civile sulla riduzione di capitale per perdite e sulla causa di scioglimento della società per perdite.

3) il Concordato Preventivo: serve ad evitare il fallimento e anche qui la procedura inizia col deposito in Tribunale, da parte dell'imprenditore, del ricorso, insieme ai documenti relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda, all'elenco dei creditori, al piano di superamento della crisi e alla richiesta di omologa del concordato; il debitore, però, può presentare in Tribunale anche il c.d. "concordato in bianco", senza allegare i documenti nè il piano, riservandosi la succesiva integrazione entro i termini previsti dalla legge o riservandosi, in alternativa la conversione in richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Anche qui è prevista la nomina di un professionista.  La durata massima del concordato è di 8 mesi.

Per l'imprenditore-debitore ci sono gli stessi vantaggi descritti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, in alcuni casi più estesi; inoltre, il blocco automatico delle azioni dei creditori in questo caso opera dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese fino a quando il decreto di omologazione del Tribunale diviene definitivo e le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg. anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori; il debitore può, altresì, ottenere dal Tribunale la risoluzione da contratti in corso o la sospensione temporanea dall'esecuzione dei medesimi.

LA RISPOSTA DELL'AVVOCATO:

Le norme introdotte dall'art. 33 D.L.. 83/2012 hanno rinforzato la tutela dell'impresa quando questa si trova in una situazione di difficoltà, al fine di evitare, ove possibile, l'inizio della procedura fallimentare e tutelare la conservazione dei posti di lavoro.

Le possibilità offerte all'imprenditore-debitore sono, in via gradata, quella del piano di risanamento aziendale, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo. Tutte e tre presuppongono un piano di risanamento o di ristrutturazione e la figura di un professionista incaricato che attesti la veridicità dei dati aziendali e che controlli la realizzazione del piano.

Le ultime due ipotesi prevedono l'omologazione del Tribunale, mentre il piano di risanamento aziendale è un accordo privatistico fra l'imprenditore e i suoi creditori. La legge ha previsto anche numerosi vantaggi per l'imprenditore che sceglie una delle procedure suddette.

Un grande vantaggio è quello previsto dall'art. 38 del Codice Appalti, per le imprese edili: attualmente infatti, le imprese edili che hanno scelto la procedura di concordato preventivo proposta dall'art. 186 bis L.F. possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi e subappalti

L'unico limite è che queste soluzioni si applicano solo agli imprenditori potenzialmente "fallibili" di cui all'art. 1) L.F. e quindi non alle micro imprese che non hanno tali requisiti dimensionali o di produzione.

Imprese: dall'11 settembre 2012 nuovi metodi per risolvere la crisi

PerugiaToday è in caricamento