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L'avvocato risponde

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A cura di Isabella Tonzani

Coppie di fatto: tutele e "Contratti di Convivenza"

La tutela giuridica esistente per le coppie conviventi non sposate (c.d. coppie di fatto) e la possibilità di stipulare contratti di convivenza che regolino gli aspetti economici, ma non solo, della vita familiare

IL QUESITO: Alcuni lettori mi hanno chiesto qual è l'attuale tutela giuridica che l'ordinamento italiano riconosce alle coppie conviventi non sposate (c.d. coppie di fatto o more uxorio) e se vi sono possibilità di regolamentare fra le parti la vita quotidiana e gli aspetti economici del rapporto.

COSA DICE LA LEGGE: al momento attuale, come è noto a tutti, manca una legge organica che regolamenti i rapporti economici, successori, sociali, delle coppie conviventi che non hanno contratto matrimonio. Negli anni scorsi sono stati presentati disegni di legge relativi ai DICO (diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi) e PACS (patto civile di solidarietà), ma non sono stati approvati.

Tuttavia alcuni aspetti del rapporto sono stati regolati da leggi speciali e dalla giurisprudenza.

Un esempio riguarda il contratto di affitto della casa comune (cioè adibita alla convivenza della coppia). Nel caso di morte di uno dei conviventi, la Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha stabilito che il coniuge del deceduto subentra nel contratto di locazione della casa comune, e la Corte di Cassazione ha esteso questo diritto anche al convivente non sposato, purchè al momento della morte del titolare del contratto perdurasse ancora il rapporto di convivenza.

Inoltre, ancora la Cassazione, ha riconosciuto al convivente non sposato il diritto a subentrare nell'assegnazione di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica (casa popolare) in caso di morte del convivente assegnatario, purchè, anche in questo caso, al momento del decesso il rapporto di convivenza fosse ancora in essere.

L'art. 4 D.p.R. 223 del 1989 riconosce come famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio o su vincoli di parentela, affintà, adozione, affiliazione ma anche quella fondata su legami affettivi, quindi anche quella dei conviventi di fatto. Da ciò consegue la possibilità per i conviventi di esercitare alcuni diritti: ad esempio l'art. 199 del codice di procedura penale estende anche al convivente la facoltà di non fare deposizioni in giudizio nel quale è imputato l'altro menbro della coppia; quali lavoratori, inoltre, potranno beneficiare dei permessi retribuiti in caso di decesso o altra grave infermità del convivente, etc..

I conviventi c.d. more uxorio non hanno diritti successori nei confronti l'uno dell'altro perchè, per la legge, non esendo legati da vincoli di parentela o coniugio sono considerati estranei fra di loro. Tuttavia, ciascuno dei due può, nel proprio testamento, nominare erede l'altro; naturalmente dovranno essere rispettati i diritti dei successori c.d. legittimari, se vi sono (cioè l'eventuale coniuge e/o i figli del convivente che redige il testamento). In questo caso l'altro convivente potrà ereditare la quota c.d. disponibile. Sono invece vietati - sia tra i conviventi sia, in generale, tra chiunque - i contratti con cui ciascuno si impegna a nominare come proprio erede l'altro: la legge vieta infatti i patti successori che sono considerati nulli.

In caso di morte di uno dei conviventi causata da fatto illecito del terzo (es. incidente strdale, omicidio), è riconosciuto al convivente il diritto al risarcimento del danno morale e patrimoniale (Corte Costituzionale, sent. 2988/94).

I figli della coppia convivente hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio. La legge n. 219/2012 ha riconosciuto totalmente i rapporti di parentela tra i figli naturali e i parenti dei loro genitori e prevede l'unificazione dello stato giuridico di figlio, con la conseguente eliminazione di ogni differenza tra figli legittimi, naturali e adottivi.

Invece, non c'è, ad oggi, una legge che consenta un'adozione congiunta da parte di una coppia non sposata ma, in alcuni casi, la L.184/93 concede anche a persone non sposate di adottare un bambino, per cui uno dei due conviventi potrà farlo autonomamente.

Le coppie non sposate non sono soggette, per legge, ai doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, come invece accade alle coppie legate dal matrimonio. I membri della coppia, inoltre, non hanno diritto al TFR nè alla pensione di reversibilità in caso di decesso del convivente.

Tuttavia, è consentito alle coppie non sposate di stpulare quello che viene comunemente chiamato il contratto di convivenza: è un contratto atipico, perchè non è regolamentato dalla legge come accade invece per altri (es la vendita, il mutuo etc..), ma è comunque ammesso, in quanto la legge riconosce alle persone la possibilità di stipulare contratti atipici "purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (art. 1322 c.c.).

Con il contratto di convivenza la coppia può:

-stabilire quale degli immobili di proprietà dei conviventi sarà adibito a casa comune;

- prevedere diritti e doveri reciproci;

- creare un fondo comune adibito esclusivamente alle spese della vita familiare;

- determinare in che misura o percentuale ciascuno dei conviventi dovrà contribuire alle spese comuni;

- prevedere l'apertura di un conto corrente comune cointestato per le spese familiari;

- prevedere un assegno di mantenimento a favore di uno dei due conviventi nel caso di cessazione della convivenza;

- determinare la disciplina giuridica degli acquisti effettuati durante la convivenza, ad esempio prevedendo l'obbligo di ritrasferimento reciproco di una quota del bene acquistato da uno dei due.

LA RISPOSTA DELL'AVVOCATO:

Ad oggi non esiste una legge che disciplini i rapporti di convivenza more uxorio. Alcuni aspetti sono stati regolati dalla giurisprudenza (in materia di successione nei contratti di affitto, di assegnazione di case popolari, di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in caso di morte del convivente ad opera di terzi), ma sono sporadiche eccezioni. Una via possibile è quella, per i conviventi more uxorio, di stipulare un contratto di convivenza, con cui autonomamente regolamentare gli aspetti patrimoniali del rapporto e della sua eventuale cessazione. Quando si parla di coppia di fatto ci si riferisce, naturalmente, sia alle coppie eterosessuali sia a quelle omosessuali.

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